art. 220.
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
A seguito della notifica degli atti di delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere č tenuto a versare l'importo dovuto ai
creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennitā di mora in caso di
ritardato pagamento.
|