art. 22. Aree metropolitane
Sono considerate aree metropolitane le zone
comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
Su conforme proposta degli enti locali interessati la
regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione
territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore
termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
Restano ferme le città metropolitane e le aree
metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
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