art. 218. Annotazione della quietanza
Il tesoriere annota gli estremi della quietanza
direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli
estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova
documentale.
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