Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133
della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali
della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera
assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non
deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed
alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.