a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le
città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità
montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con
capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto
la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che
alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca
d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10
marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.