art. 207. Fideiussione
I comuni, le province e le città metropolitane possono
rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di
cui fanno parte.
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata
a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1,
lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui
all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane
rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da
parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota
percentuale di partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a
favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla
ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà
dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia
stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e
mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione
dell'opera.
Gli interessi annuali relativi alle operazioni di
indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al
comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
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