2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci
anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al
primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta
dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai
loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo
a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento,
gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo
decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la
stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso
del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno
essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia
dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di
interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica con proprio decreto.