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art. 203. Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

  1. Il ricorso all'indebitamento č possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

    a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

    b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

  2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli giā in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

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