art. 202. Ricorso all'indebitamento
Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali
è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni
di legge.
Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
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