art. 201.
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate
ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se
i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano"
ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con
esclusione della trattativa privata.
Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto
generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1
approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli
introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
Il piano economico-finanziario deve essere
preventivamente assentito da una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto
emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed
il capitale investito;
c) l'entitą dei costi di gestione delle opere, tenendo
conto anche degli investimenti e della qualitą del servizio.
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