art. 200.
Programmazione degli investimenti
Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo
dell'investimento, dā atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso
nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed
assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali č redatto apposito elenco.
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