art. 2. Ambito di applicazione
Ai fini del presente testo unico si intendono per enti
locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità
isolane e le unioni di comuni.
Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi
per la gestione dei servizi sociali.
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