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art. 199. Fonti di finanziamento

  1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

    a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

    b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

    c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

    d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

    e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;

    f) mutui passivi;

    g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

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