art. 197. Modalità del controllo di gestione
Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147,
comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle
province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città
metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di
contabilità dell'ente.
Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi
:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi
nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano
degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai
singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per
ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i
risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i
ricavi.
La verifica dell'efficacia,
dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le
risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di
cui all'articolo 228, comma 7.
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