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art. 196. Controllo di gestione

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialitą ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalitą stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilitą.

  2. Il controllo di gestione č la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantitą e qualitą dei servizi offerti, la funzionalitą dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicitą nell'attivitą di realizzazione dei predetti obiettivi.

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