art. 196. Controllo di gestione
Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialitą ed
il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalitą
stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilitą.
Il controllo di gestione č la procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantitą e qualitą dei
servizi offerti, la funzionalitą dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza
ed il livello di economicitą nell'attivitą di realizzazione dei predetti obiettivi.
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