art. 195. Utilizzo di entrate a specifica destinazione
Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di
dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3,
possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone
l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun
esercizio ed č attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente.
Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica
destinazione, secondo le modalitā di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state
utilizzate per il pagamento di spese correnti.
Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del
patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali
atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione
per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei
prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
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