Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti
locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali
e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti
costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.