art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo
le norme contabili recate dal presente testo unico.
Con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare
il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione
di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili.
La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto
alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
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