art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
Gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma
5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivitā del provvedimento di spesa,
comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente
all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltā di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Per le spese previste dai regolamenti economali
l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi č
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al
terzo interessato č data contestualmente alla regolarizzazione.
Nel caso in cui vi č stata l'acquisizione di beni e
servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o
continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole
prestazioni.
Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto
deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i
quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, č
fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti
per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni giā assunti nei
precedenti esercizi.
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