L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per
ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte
passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio
riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.