art. 184. Liquidazione della spesa
La liquidazione costituisce la successiva fase del
procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
La liquidazione compete all'ufficio che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa ed č disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla
regolaritā della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile
del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili č trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e
le procedure della contabilitā pubblica, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
|