art. 183. Impegno di spesa
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata
la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità
finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
Con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi
stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito
al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,
interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti
o disposizioni di legge.
Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali
entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale
erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione
di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara
bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione
si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla
gara già adottati.
Costituiscono inoltre economia le minori spese
sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della
liquidazione.
Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove
sono finanziate nei seguenti modi :
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già
concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per
spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge.
Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso
comprese.
Per le spese che per la loro particolare natura hanno
durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano
dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al
periodo successivo.
Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in
copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal
regolamento di contabilità.
Il regolamento di contabilità disciplina le modalità
con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la
cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le
procedure di cui all'articolo 151, comma 4.
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