1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti :
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario
per il controllo da parte del competente organo regionale;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle
unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -
ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n.
457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi.
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.