art. 171. Bilancio pluriennale
Gli enti locali allegano al bilancio annuale di
previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio
di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità.
Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi
finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con
indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è
redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare
delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti
dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate,
distintamente per ognuno degli anni considerati.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che
per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono
approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.
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