Gli enti locali allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello
del bilancio pluriennale.
La relazione previsionale e programmatica ha carattere
generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui
mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento
storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Per la parte spesa la relazione č redatta per
programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel
bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entitą e l'incidenza percentuale
della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed
a quella di investimento.
Per ciascun programma č data specificazione della
finalitą che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed č
data specifica motivazione delle scelte adottate.
La relazione previsionale e programmatica fornisce la
motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
Per gli organismi gestionali dell'ente locale la
relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di
bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicitą del servizio.
La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino
la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con
particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e
relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.
Con il regolamento di cui all'articolo 160 č approvato
lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime
necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
Nel regolamento di contabilitą sono previsti i casi di
inammissibilitą e di improcedibilitą per le deliberazioni di consiglio e di giunta che
non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.