art. 17. Circoscrizioni di decentramento comunale
I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni
sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono
eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento
di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con
il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di
tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione,
nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
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