art. 167. Ammortamento dei beni
Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.
L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento č effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed č possibile la sua applicazione al bilancio in conformitā all'articolo 187.
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