Sei in: il comune > consiglio comunale > consiglio comunale 2000 2005 >
Contenuti della pagina

art. 166. Fondo di riserva

  1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

  2. Il fondo č utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilitā, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

invia INVIA PAGINA stampa STAMPA