I regolamenti di contabilitā sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilitā dell'ente rechi una differente disciplina :
a) articoli 177 e 178;
b) articoli 179, commi 2, (lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
d) articoli 199, 202. comma 2, 203, 205, 207;
e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.