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art. 152. Regolamento di contabilitā

  1. Con il regolamento di contabilitā ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalitā organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunitā, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietā ed uniformitā del sistema finanziario e contabile.

  2. Il regolamento di contabilitā assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

  3. Il regolamento di contabilitā stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

  4. I regolamenti di contabilitā sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilitā dell'ente rechi una differente disciplina :

    a) articoli 177 e 178;

    b) articoli 179, commi 2, (lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;

    c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;

    d) articoli 199, 202. comma 2, 203, 205, 207;

    e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;

    f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

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