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art. 146. Norma finale

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

  2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

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