art. 136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedereentro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
|