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art. 136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

  1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedereentro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

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