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art. 129. Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

  1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessitą o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivitą deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalitą organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

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