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art. 113. Forme di gestione

  1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

    a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

    b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunitą sociale;

    c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pił servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

    d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

    e) a mezzo di societą per azioni o a responsabilitą limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di pił soggetti pubblici o privati;

    f) a mezzo di societą per azioni senza il vincolo della proprietą pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

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