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art. 112. Servizi pubblici locali

  1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitą rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunitą locali.

  2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

  3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualitą dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

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