art. 112. Servizi pubblici locali
Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitą rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunitą locali.
I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualitą dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
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