art. 111. Adeguamento della disciplina della dirigenza
Gli enti locali, tenendo conto delle propriepeculiaritą, nell'esercizio della propria potestą statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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