legge speciale per Venezia
Ogni programma di referato va articolato, ai sensi dell'art. 10 dello
Statuto, nei seguenti punti:
1. La situazione in atto
2. Obiettivi per il quinquennio 2000-2005
3. Obiettivi per il 2001
4. Politiche e strumenti
Le linee di azione per le politiche di salvaguardia di Venezia e della
sua laguna sono quelle definite nel programma del Sindaco, integrato dal
verbale di apparentamento della maggioranza, e aggiornate alla luce delle
decisioni del Comitatone del 12 luglio 2000 e delle recenti deliberazioni
del Consiglio Comunale del 10 e del 24 luglio 2000.
Il quadro di riferimento è andato ulteriormente modificandosi in
questi mesi per:
la presentazione dell'ultimo rapporto del Panel Internazionale
sui Cambiamenti Climatici alla Conferenza ONU dell''Aja sul dopo-Kyoto
che rivede in senso preoccupante le previsioni di innalzamento del livello
medio del mare nei prossimi decenni;
il ripetersi di acque alte per un numero eccezionale di giorni
negli ultimi mesi con l'evento eccezionale (+144) del 6 novembre;
la riduzione dei finanziamenti per gli interventi di legge speciale
prima operata dal governo (che ha ridotto il finanziamento da quello di
260 miliardi di limiti di impegno nel triennio 2001-2003 richiesto dal
Comitatone a 100 miliardi nel biennio 2002-2003 motivandolo con la necessità
di far fronte alle conseguenze delle alluvioni in Val d'Aosta e in altre
regioni lo scorso settembre) e poi, inopinatamente, dal Parlamento che
ha ulteriormente ridotto il finanziamento a 79 miliardi di limiti di impegno
nel biennio 2002-2003.
Ciò esige che il Comune di Venezia lavori contemporaneamente e
parallelamente lungo tre direttrici:
1. l'avvio immediato della revisione e rimodulazione del Piano generale
degli interventi propedeutica anche alla necessaria revisione della legislazione
nazionale speciale per Venezia;
2. esigere dal governo le decisioni conseguenti a quelle del Comitatone
del 12 luglio 2000 sul piano della progettazione degli interventi alle
bocche di porto da integrare con quelli diffusi e locali;
3. l'allocazione oculata delle risorse di legge speciale disponibili e
in gestione diretta del Comune accompagnata da ogni attività utile
a proporzionare queste risorse alle necessità di manutenzione (anche
ai fini della rivitalizzazione) degli insediamenti lagunari.
Pur nel rispetto delle competenze tra Stato, Regione, Comune di Venezia
e altri Comuni in materia di salvaguardia, il Comune di Venezia intende
farsi promotore dell''avvio sistematico, secondo le decisioni assunte
dal Comitatone dell'8 marzo 1999, dei lavori di revisione e rimodulazione
del Piano generale degli interventi da affidare ad un Ufficio di piano
riordinato come soggetto tecnico-pubblico, che si avvalga di strutture
tecnico-scientifiche appropriate, quali il Co.Ri.La appositamente finanziato
dalla Legge speciale; l'esercizio deve avere, tra l'altro, lo scopo di
ricostituire un patrimonio adeguato di competenze all'interno di tutte
le Amministrazioni Pubbliche preposte e di preparare, in un'ottica federalista,
il passaggio del Magistrato alle acque, o delle sue competenze, a un più
diretto controllo degli Enti locali, auspicabilmente nell'ambito della
costituenda Città Metropolitana.
E' sulla base dei risultati della predetta revisione del Piano generale
degli interventi che si potrà prendere un'iniziativa di revisione
della legislazione speciale per Venezia da sottoporre all'attenzione del
Parlamento fin dall'inizio della legislatura 2001-2006.
I predetti lavori di revisione del Piano generale degli interventi dovranno
farsi carico di inquadrare in una visione sistemica degli interventi in
laguna anche i risultati di quell'ulteriore stadio di approfondimento
progettuale dell'intervento con paratoie mobili alle bocche di porto,
opportunamente modificato per garantire la miglior agibilità delle
attività portuali, e da finalizzare al confronto con le altre alternative
prospettate (nessuna chiusura alle bocche; chiusura fissa) sulle cui caratteristiche
amministrative (tra progettazione definitiva e progettazione esecutiva
ai sensi della legge Merloni) e contenuto tecnico il Comitatone del 12
luglio 2000 ha deliberato debba decidere il Governo.
E' auspicabile che
la decisione del Governo (resa, se possibile, ancora più urgente
dalle più recenti previsioni sull'innalzamento dei mari in conseguenza
dei cambiamenti climatici e dai ripetuti fenomeni di acqua alta sofferti
da Venezia nelle scorse settimane) superi i problemi posti dall'annullamento
da parte del TAR del Veneto del decreto Ronchi-Melandri. Ciò significa
prevedere di integrare comunque gli interventi di separazione della laguna
dal mare con la realizzazione di quegli interventi diffusi e locali, da
promuovere sin da ora, che possono in ogni caso concorrere all'obiettivo
congiunto di difesa di Venezia dalle acque alte e di risanamento e riequilibrio
morfologico della laguna (risagomatura del canale di Malamocco con ripristino
dei fondali a -12 metri, aumento della scabrezza nei canali di bocca,
libera espansione delle maree nelle valli da pesca, riduzione dei carichi
inquinanti provenienti dal bacino scolante, rimedi al dissesto del bacino
idrografico sversante in laguna, estromissione graduale del traffico petrolifero
in laguna, continuazione del "progetto integrato rii", innalzamento
di parti della città, etc.).
Circa le competenze che più direttamente la legge speciale gli
assegna, il Comune di Venezia, con le risorse messe a disposizione dello
Stato, è chiamato a garantire direttamente la manutenzione della
città e del suo patrimonio edilizio anche ai fini della rivitalizzazione
socioeconomica del centro storico e degli altri insediamenti lagunari
e, quindi, dell'intera area veneziana. Sulla base dei programmi triennali
aggiornati annualmente in sede di bilancio l'Amministrazione in coerenza
con le finalità della legge provvederà:
in via prioritaria, allo scavo di rii e lo smaltimento dei fanghi,
alle opere di sistemazione delle rete fognaria e dei sottoservizi a rete,
all'intervento di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati
prospicienti i rii e opere di difesa dalle acque alte mediante l'innalzamento
dei percorsi pedonali;
all'acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili
di proprietà del comune;
all'erogazione di contributi per il restauro e risanamento edilizio
del patrimonio immobiliare privato;
all'acquisizione e urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti
produttivi.
Gli interventi per il triennio 2001-2003, condizionati dalla ridotta
entità delle risorse riservate a Venezia dalla finanziaria 2001,
sono indicati nell'allegato alla bozza di bilancio del Comune per il 2001.
Si tratta di interventi di grande valore in sé (si pensi all'importanza
degli interventi sul patrimonio monumentale e museale, sul patrimonio
scolastico esteso alle scuole materne e agli asili nido, alla continuazione
degli interventi che hanno reso possibile il venir meno dell'emergenza
abitativa, solo per fare alcuni esempi) e che in più agiscono di
fatto trasversalmente su pressoché tutte le politiche di settore
dell'Amministrazione Comunale. Il che implica che, stante l'ambito territoriale
interno alla conterminazione lagunare, sia possibile dirottare sulla terraferma
veneziana risorse finanziarie - provenienti da fonti diverse dalla legge
speciale - di gran lunga superiori a quelle che sarebbe altrimenti possibile.
Per tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con
l'applicazione della legge speciale per Venezia l'amministrazione si avvale
dell'apposito ufficio di "Coordinamento della Legge Speciale"
che agisce entro la Direzione Programmazione e controllo.
Il Sindaco Paolo Costa
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