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Consulta per la tutela della salute
regolamento


Approvato con deliberazione consiliare n. 131 del 11 ottobre 2004

Art. 1 - Istituzione della consulta

In attuazione e per gli effetti previsti dagli articoli 26 e 27 dello Statuto Comunale, nonché per connesse intervenute esigenze in materia di politiche sanitarie e sociosanitarie è istituita la "CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE", quale organo consultivo e propositivo per quanto riguarda le materie sanitarie, sociosanitarie e sociali a rilevanza sanitaria (ai sensi del Decreto Legislativo 229/99, dalla L.R. 11/2001 e dal D.P.C.M 14.2.01) di interesse della cittadinanza veneziana.
 

Art. 2 - Finalità, compiti e ambiti di intervento

E' compito della Consulta promuovere e contribuire di propria iniziativa ovvero a richiesta degli Organi Comunali, al miglioramento della qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali a rilevanza sanitaria erogati dalle istituzioni pubbliche e private dei relativi settori operanti nell'ambito del territorio del Comune di Venezia così come previsto e disciplinato dalle norme di leggi nazionali e regionali in materia.
 
La Consulta è organo consultivo e di supporto dell'Amministrazione Comunale e opera per:

  • incentivare la più ampia e reale partecipazione delle cittadine e dei cittadini intorno ai temi della salute;
  • essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadine/i per sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come bene comune focalizzando la sua attenzione sullo studio, approfondimento e documentazione in materia di sanità sia territoriale che ospedaliera, su cui proporre soluzioni all'Autorità comunale competente;
  • facilitare la comunicazione e il coordinamento tra le realtà che a vario titolo si occupano delle problematiche della salute;
  • collaborare con il Sindaco - quale Autorità Sanitaria cittadina -, con la Giunta, con la competente Commissione Consiliare, con il Consiglio Comunale, con i Comitati dei Sindaci/Presidenti di Municipalità/Quartiere di Distretto Socio-sanitario con proposte e iniziative atte a promuovere l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento nel campo della tutela della salute;
  • esprimere pareri preventivi su piani, programmi, regolamenti inerenti le problematiche della salute e ogni altro parere che fosse richiesto dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle finalità della Consulta.

La Conferenza dei Sindaci può avvalersi del supporto della Consulta.
 
Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei suoi compiti l'Amministrazione Comunale mette a disposizione della stessa ogni utile documentazione prodotta dagli Enti e dalle Istituzioni locali sulle materie inerenti la salute.
 

Art. 3 - Composizione e organi

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, le Commissioni di ambito, il Coordinamento.

ASSEMBLEA
Fanno parte dell'Assemblea della Consulta un rappresentante formalmente delegato da ciascun Ente, senza fine di lucro, associazione (iscritta all'Albo del Comune o all'Albo regionale) e organizzazione, che ha competenza o interesse prioritario sulle materie inerenti la salute il cui atto costitutivo sia coerente con le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto del Comune di Venezia e che sia rappresentativo dei cittadini utenti dei servizi.
 
Il Sindaco, su indicazione della competente Commissione Consiliare, provvede semestralmente ad aggiornare con sua ordinanza l'elenco di Enti, Associazioni o organizzazioni che compongono l'assemblea.
 
L'Assemblea è integrata, con diritto di voto attivo, da n. 2 esperti designati dalla competente Commissione Consiliare (di cui 1 di minoranza) e da n. 1 esperto designato dal Sindaco, su presentazione di curriculum, i quali presteranno la loro consulenza a titolo gratuito, come tutti gli altri componenti.
 
Partecipano, senza diritto di voto, ai lavori della Consulta, i Direttori centrali e i Dirigenti del Comune di Venezia competenti per materia.
 
Alle funzioni di segreteria e di supporto tecnico/amministrativo della Consulta provvedono le competenti unità operative di Segreteria della Consulta e di Programmazione Sanitaria della Direzione Centrale Politiche sociali, educative e sportive.
 
Sono membri di diritto della Consulta e di ogni suo Organo, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore competente, il Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente e i membri della Commissione Consiliare, i Presidenti delle Municipalità e dei Quartieri o i loro delegati con particolare riferimento ai Coordinatori delle Commissioni competenti per materia. L'assemblea, ogni volta che lo ritenga necessario, può essere integrata, su invito, da tecnici in relazione alle materie trattate.
 
Sono invitati permanenti il Direttore Generale, i Direttori dei Servizi Sociali, Sanitari e Amministrativi dell'Azienda ULSS e i Direttori dei Distretti socio-sanitari.
 
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione.
 
E' regolarmente costituita quando sono presenti almeno un terzo dei componenti. I membri di diritto non concorrono a formare il numero legale.
 
Si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del Coordinamento o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e le riunioni sono pubbliche.
 
Può revocare la fiducia al Coordinamento con il voto favorevole, espresso in modo palese, di almeno la metà più uno dei componenti.

COMMISSIONI DI AMBITO
L'Assemblea della Consulta istituisce, in via permanente o straordinaria, "Commissioni di ambito", assegnando alle stesse compiti di studio, di ricerca, di approfondimento e di predisposizione di documentazione i cui elaborati verranno tempestivamente sottoposti dal Presidente alla Assemblea e inviati agli Organi interessati. Le Commissioni possono essere integrate, su invito, da tecnici in relazione alle materie trattate.
 
Ogni Commissione provvede alla elezione del proprio Coordinatore e di un vice coordinatore.
 
E' compito del Coordinatore della Commissione d'ambito, informare periodicamente il Coordinamento sull'andamento dei lavori del gruppo stesso.
 
Le Commissioni permanenti non possono superare il numero di 4.

COORDINAMENTO
Il Coordinamento della Consulta, organo esecutivo e di coordinamento dei lavori della Consulta, è composto come segue:

  1. il Presidente della Consulta;
  2. il Vice Presidente;
  3. i coordinatori delle Commissioni permanenti di ambito;
  4. 8 membri eletti dall'Assemblea;
  5. i 3 esperti designati dalla Commissione Consiliare e dal Sindaco.

Le sedute del Coordinamento sono valide con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo dei componenti compreso il Presidente od il Vice Presidente.
 
In caso di reiterata mancanza del numero legale, il Presidente segnala formalmente e senza ritardo la situazione all'Assemblea e al Sindaco. L'Assemblea può dichiarare la decadenza del Coordinamento della Consulta, che deve essere tempestivamente comunicata a tutti i membri in carica e provvedendo di norma entro 15 giorni all'avvio della procedura per il suo rinnovo.
 
La carica di "membro" effettivo del Coordinamento della Consulta è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi completi ovvero di tre mandati anche incompleti.
 
Si decade dalla qualità di "membro", oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, per indegnità o per assenza non giustificata per tre riunioni consecutive.
La decadenza viene comunicata ai soggetti interessati, agli effetti della sollecita sostituzione.

IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, e provvede alla convocazione degli Organi, alla predisposizione dell'ordine del giorno, a presiedere le relative riunioni ed a dirigerne i lavori.
 

Art. 3 BIS - Modalità di voto

Votazioni
Le votazioni sono assunte a maggioranza dei presenti
I voti sono espressi, di norma, in modo palese, salvo espressa richiesta, per iscritto, da parte della maggioranza dei componenti presenti.
Nel caso di elezioni si procede con voto segreto.
 
Elezioni del Presidente e del Vicepresidente
L'Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato ad una preferenza il proprio Presidente e con successiva votazione un Vicepresidente che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento.
Nel caso in cui per due votazioni nessun candidato consegua la maggioranza assoluta dei componenti, alla terza votazione l'elezione avverrà a maggioranza dei componenti presenti, sempre che risultino presenti il 50% più 1 degli aventi diritto.
In caso di parità tra due o più componenti, si procederà al ballottaggio.
 
Elezione dei membri del Coordinamento
L'Assemblea elegge tra i suoi componenti n°8 membri del Coordinamento in un'unica elezione con voto limitato a n°2 preferenze.
Vengono eletti gli 8 componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
 
Elezione dei Coordinatori e vice coordinatori delle Commissioni d'ambito
Ogni commissione provvede alla elezione del proprio Coordinatore e del Vice coordinatore con le medesime modalità di elezione del Presidente e del Vice presidente.
Sono elettori i componenti dell'Assemblea con diritto di voto che hanno richiesto di far parte della specifica Commissione. 
 

Art. 4 - Modalità di esercizio dei compiti della consulta

In relazione alle finalità ed ai compiti attribuiti, la Consulta - al livello del suo Presidente o di altro membro formalmente incaricato - ha quale proprio diretto interlocutore il Sindaco, gli Assessori eventualmente delegati, il/la Presidente del Consiglio Comunale e il/la Presidente della competente Commissione Consiliare ovvero l'Organo Comunale richiedente o destinatario per competenza della specifica iniziativa, proposta, studio od osservazione.
 
Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei propri compiti, le strutture dirigenziali del Comune mettono a disposizione della stessa tutta la documentazione necessaria in materia inerente la salute, con particolare riferimento agli atti deliberativi, fatta eccezione per quella dichiarata "riservata" o coperta ex lege dal diritto alla privacy.
 
E' inoltre favorita la creazione e la messa a disposizione di strumenti per l'informazione ai cittadini da parte della Consulta - in via sia diretta (tramite assemblee, conferenze stampa, seminari, convegni, ecc.) sia indiretta (tramite apposite pagine web nel sito del Comune o la diffusione di un eventuale notiziario) così da consentire a chi ne ha il bisogno o la volontà di far pervenire all'Amministrazione Comunale segnalazioni, proposte o valutazioni, servendosi anche della stessa Consulta.
 
Previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo o su richiesta della competente Commissione Consiliare le proposte della Consulta possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
In tal caso è riconosciuto al Presidente della Consulta od al membro delegato in ragione della materia da illustrare al Consiglio Comunale l'argomento stesso, nonché - ove autorizzato - di replicare alle eventuali osservazioni o richieste di ulteriori illustrazioni, chiarimenti od elementi integrativi.
 
Il Presidente della Consulta è altresì tenuto a presentare al Consiglio Comunale -e, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori ed alla competente Commissione Consiliare e ai Presidenti dei Comitati di Distretto oltre che dei Quartieri e delle Municipalità- una "relazione annuale" della attività svolta nell'anno precedente. Detta relazione deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, previa approvazione della Assemblea su proposta del Coordinamento. 
 

Art. 5 - Riunioni e sedi

La Consulta si riunisce nell'ambito delle sedi centrali e decentrate dell'Amministrazione Comunale.
Essa si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta le venga sottoposta - per iscritto e da parte di chi ne ha titolo, a norma dell'art. 4, comma 1° - una richiesta avente natura d'urgenza. 
 

Art. 6 - Segreteria e risorse per il funzionamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una segreteria operativa con funzioni di collaborazione con la Presidenza e di responsabilità degli atti e di eventuali attrezzature d'ufficio.
 
Ogni anno verrà attribuito alla Consulta, con l'approvazione di Bilancio, un budget di funzionamento alla cui gestione provvede il competente responsabile del centro di costo secondo le indicazioni del Presidente della Consulta. 
 

Art. 7 - Primo insediamento della consulta

La convocazione per l' insediamento della Consulta è effettuata dal Sindaco, d'intesa con il/la Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla data di nomina dei componenti.
 
La Consulta è formalmente insediata nella sede comunale - previo avviso scritto di convocazione, corredato del relativo ordine del giorno - dal Sindaco o suo Delegato.
Dopo la seduta di insediamento e fino alla elezione del Presidente della Consulta, la stessa sarà presieduta dal Sindaco o suo Delegato che cureranno la formalizzazione degli organi e dei programmi. 

Il mandato della Consulta ha la stessa durata di cinque anni del mandato amministrativo. Esso, compreso quello di prima costituzione, è in ogni caso coincidente con quello dell'Amministrazione Comunale. Fino ad insediamento della nuova Consulta, la Consulta resta in carica per le situazioni di urgenza e/o emergenza e di necessità. In caso di contemporanea cessazione, per qualsiasi motivo, della metà più uno dei membri dell'Assemblea di cui l'art.3, si procederà alla costituzione di una nuova Consulta.


 
 


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