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Normativa per la gestione degli impianti sportivi
Il quadro normativo di riferimento nella gestione di
impianti sportivi è essenzialmente costituito dal D.M. 18/03/96.
Il campo di applicazione del decreto si riferisce a tutti
gli impianti e complessi sportivi nuovi e già in uso nei quali si svolgono
manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni
Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ove sia prevista la presenza di
spettatori in numero superiore a 100. (Per complessi sportivi e impianti
fino a 100 spettatori o privi, si applica l'art. 20)
Il titolare dell'impianto è soggetto alla disciplina di
cui agli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile e seguenti ed è quindi
personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti
nell'impianto. Questo, in sintesi, è quanto riportato dal D.M. 18/03/96.
Le direttive europee in materia di sicurezza hanno
portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi rivolti alla
responsabilizzazione, sia in materia di prevenzione che di vigilanza, dei
diretti interessati all'attività sia essa lavorativa (datore di lavoro ai
sensi del D.L.gs. 626/94) o sportiva (titolare dell'impianto ai sensi del
D.M. 18/03/96).
Alle varie figure presenti all'interno di un impianto
sportivo (lavoratori , ditte appaltatrici, atleti, praticanti attività
sportiva, organizzatori e spettatori), dovrà essere garantita la
miglior tutela possibile mediante l'applicazione delle stesse prescrizioni
di sicurezza e di salute obbligatorie nei luoghi di lavoro (D.L.gs. 626/94).
Pertanto il titolare dell'impianto (art. 19 D.M. 18/03/96)
è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per garantire
ciò deve essere predisposto un piano
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei
divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la
sicurezza delle persone in caso di emergenza. In particolare il piano,
tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le azioni da
intraprendere per garantire la sicurezza. Dovrà inoltre predisporre il
registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi e
le verifiche relative all'efficienza degli impianti elettrici,
dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio ecc. In tale
registro dovranno inoltre essere annotati i dati relativi alla formazione
del personale addetto alla struttura.
La sicurezza antincendio, così come definita dal D.P.R.
577 del 29/07/1982 "materia di rilevanza interdisciplinare nel cui ambito
vengono promosse, studiate, predisposte e sperimentate misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le
norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a
limitarne le conseguenze" dovrà trovare applicazione tra le misure di
emergenza che il titolare dell'impianto attuerà nella predisposizione del
piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
L'obbligo di "tutelare l'incolumità dei lavoratori in
caso d'incendio" adottando misure idonee è previsto dagli articoli 33 e 34
del D.P.R. 27/04/55 n°547, che trovano applicazione per tutti i settori di
attività ove siano presenti lavoratori dipendenti o assimilati. L'obbligo di
valutare il rischio d'incendio (D.L.gs. 626/94 e D.P.R 547/1955) costituisce
una fase preliminare alla elaborazione del piano di emergenza: esso consiste
sostanzialmente nell'analisi di tutti gli eventi incidentali non
catastrofici che potrebbero verificarsi nell'attività, ed in particolare
tutti quelli che possono comportare rischi per i lavoratori. Tale
valutazione deve definire i rischi d'incendio esistenti, individuare le
misure preventive e protettive e predisporre contemporaneamente il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. In tale ottica il D.M.
10/03/98 ha introdotto specificamente, in attuazione al disposto dell'art.
13, comma 1, del D.L.gs. 626/94, i criteri per la valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di
protezione antincendio da adottare. E' compito del datore di lavoro valutare
il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro, classificando tale
livello in una delle seguenti categorie:
a) livello di rischi elevato; b) livello di rischio
medio; c) livello di rischio basso
All'esito della valutazione dei rischi di incendio il
datore di lavoro adotterà le misure preventive, protettive e precauzionali
di esercizio riportandole all'interno del piano di emergenza, designando
degli addetti che saranno adeguatamente formati alla prevenzione incendi,
alla lotta anticendio e alla gestione delle emergenze.
Per venire incontro alle numerose società sportive interessate a queste
problematiche i Servizi Sportivi del Comune di Venezia hanno realizzato una
pubblicazione per far chiarezza sulla complessità delle norme e delle
responsabilità dei gestori di strutture sportive, chiamati ad essere
sempre in prima linea sul fronte della sicurezza del cittadino utente.
Nel corso degli ultimi anni i gestori delle strutture sportive hanno
dovuto confrontarsi con una normativa sempre più attenta alla
sicurezza degli utenti e del pubblico, che se da un lato garantisce
coloro i quali utilizzano gli impianti,dall’altro pone i proprietari (Comune)
e i gestori di fronte a scelte importanti sia in merito alla messa a
norma delle strutture sia per quanto attiene ai piani per la sicurezza.
scarica il file: agibilità e sicurezza negli impianti sportivi.pdf (3,12 MB)
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