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Normativa per la gestione degli impianti sportivi

Il quadro normativo di riferimento nella gestione di impianti sportivi è essenzialmente costituito dal D.M. 18/03/96.

Il campo di applicazione del decreto si riferisce a tutti gli impianti e complessi sportivi nuovi e già in uso nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. (Per complessi sportivi e impianti fino a 100 spettatori o privi, si applica l'art. 20)

Il titolare dell'impianto è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile e seguenti ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto. Questo, in sintesi, è quanto riportato dal D.M. 18/03/96.

Le direttive europee in materia di sicurezza hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi rivolti alla responsabilizzazione, sia in materia di prevenzione che di vigilanza, dei diretti interessati all'attività sia essa lavorativa (datore di lavoro ai sensi del D.L.gs. 626/94) o sportiva (titolare dell'impianto ai sensi del D.M. 18/03/96).

Alle varie figure presenti all'interno di un impianto sportivo (lavoratori , ditte appaltatrici, atleti, praticanti attività sportiva,  organizzatori e spettatori),  dovrà essere garantita la miglior tutela possibile mediante l'applicazione delle stesse prescrizioni di sicurezza e di salute obbligatorie nei luoghi di lavoro (D.L.gs. 626/94).

Pertanto il titolare dell'impianto (art. 19 D.M. 18/03/96) è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per garantire ciò deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza. Dovrà inoltre predisporre il registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi e le verifiche relative all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio ecc. In tale registro dovranno inoltre essere annotati i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura.

La sicurezza antincendio, così come definita dal D.P.R. 577 del 29/07/1982 "materia di rilevanza interdisciplinare nel cui ambito vengono promosse, studiate, predisposte e sperimentate misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze" dovrà trovare applicazione tra le misure di emergenza che il titolare dell'impianto attuerà nella predisposizione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

L'obbligo di "tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso d'incendio" adottando misure idonee è previsto dagli articoli 33 e 34 del D.P.R. 27/04/55 n°547, che trovano applicazione per tutti i settori di attività ove siano presenti lavoratori dipendenti o assimilati. L'obbligo di valutare il rischio d'incendio (D.L.gs. 626/94 e D.P.R 547/1955) costituisce una fase preliminare alla elaborazione del piano di emergenza: esso consiste sostanzialmente nell'analisi di tutti gli eventi incidentali non catastrofici che potrebbero verificarsi nell'attività, ed in particolare tutti quelli che possono comportare rischi per i lavoratori. Tale valutazione deve definire i rischi d'incendio esistenti, individuare le misure preventive e protettive e predisporre contemporaneamente il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. In tale ottica il D.M. 10/03/98 ha introdotto specificamente, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del D.L.gs. 626/94, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare. E' compito del datore di lavoro valutare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:

a) livello di rischi elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso

All'esito della valutazione dei rischi di incendio il datore di lavoro adotterà le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio riportandole all'interno del piano di emergenza, designando degli addetti che saranno adeguatamente formati alla prevenzione incendi, alla lotta anticendio e alla gestione delle emergenze.

copertina pubblicazionePer venire incontro alle numerose società sportive interessate a queste problematiche i Servizi Sportivi del Comune di Venezia hanno realizzato una pubblicazione per far chiarezza sulla complessità delle norme e delle responsabilità dei gestori di strutture sportive, chiamati ad essere sempre in prima linea sul fronte della sicurezza del cittadino utente. Nel corso degli ultimi anni i gestori delle strutture sportive hanno dovuto confrontarsi con una normativa sempre più attenta alla sicurezza degli utenti e del pubblico, che se da un lato garantisce coloro i quali utilizzano gli impianti,dall’altro pone i proprietari (Comune) e i gestori di fronte a scelte importanti sia in merito alla messa a norma delle strutture sia per quanto attiene ai piani per la sicurezza.

scarica il file: agibilità e sicurezza negli impianti sportivi.pdf (3,12 MB)

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