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D.M. 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
(Ministero dell'Interno)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento di esecuzione;,
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2
aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni;
Visto il proprio decreto 25 agosto 1989;
Rilevata la necessità di apportare al predetto
decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla
sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive;
Ravvisata l'opportunità di emanare un testo
coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi;
Espletata la procedura di informazione prevista
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i
complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti,
già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei
quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali,
eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera
a) della legge del 5 agosto 1978, n° 457, nei quali si svolgono
manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate
nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore
a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel
seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle
presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la
presenza di spettatori: non superiore a 100. o privi di spettatori, si
applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
Art. 2 - DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni
generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali
di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle
seguenti ulteriori definizioni:
Spazio di attività sportiva
Spazio conformato in modo da consentire la
pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito
monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva
contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.
Zona di attività sportiva
Zona costituita dallo spazio di attività
sportiva e dai servizi di supporto.
Spazio riservato agli spettatori
Spazio riservato al pubblico per assistere alla
manifestazione sportiva.
Zona spettatori
Zona riservata al pubblico che comprende lo
spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi delicati,
gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
Spazi e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali
all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.
Spazi e servizi accessori
Spazi e servizi, non strettamente funzionali,
accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.
Impianto sportivo
Insieme di uno o più spazi di attività sportiva
dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e
servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.
L'impianto sportivo comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto
Impianto sportivo avente lo spazio di attività
scoperto.
Questa categoria comprende anche gli impianti
con spazio riservato agli spettatori coperto.
Impianto sportivo al chiuso
Tutti gli altri impianti non ricadenti nella
tipologia degli impianti all'aperto.
Complesso sportivo
Uno o più impianti sportivi contigui aventi in
comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o
più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.
Area di servizio annessa
Area di pertinenza dell'impianto o complesso
sportivo recintata per controllarne gli accessi.
Area di servizio esterna
Area individuata temporaneamente, annettibile
all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile.
Zona esterna
Area pubblica circostante o prossima
all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso,
e le stazionamento di servizi pubblici o privati.
Spazi di soccorso
Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e
riservati alla loro sosta e manovra.
Via d'uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce
dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di
attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio
esterna.
Spazio calmo
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o
impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
Percorso di smistamento
Percorso che permette la mobilità degli
spettatori all'interno dello spazio loro riservato.
Strutture pressostatiche
Coperture di spazi di attività sostenute
unicamente da aria immessa a pressione.
Capienza
Massimo affollamento ipotizzabile.
Art. 3 - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O
MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad
attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve
presentare al Comune, unicamente alla domanda di autorizzazione, la seguente
documentazione:
1) - una planimetria rappresentante l'impianto o
il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona
esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti
l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona
spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e
di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita,
elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali
dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il
proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio
dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla
quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un
titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel
caso di domande presentate dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I.
ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone, il progetto alla
Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima
delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n° 773, la
quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità
dell'impianto alle presenti norme.
Il verbale di cui innanzi deve essere allegato
ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al
Comune per la domanda dì visita di constatazione, unitamente alla
certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577,
ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue
la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio
parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art.
80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616, che viene
trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
Le procedure di cui ai commi precedenti si
applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e
funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le
strutturo e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato
di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per
territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere
aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo
designato.
Art. 4 - UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso
sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei
mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
L'area per la realizzazione di un impianto, deve
essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della
sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone
di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale
da non costituire ostacolo al deflusso.
Gli impianti devono essere provvisti di un luogo
da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente
deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre
di soccorso.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti
di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso
possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività
di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto
del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.
La separazione da tali attività deve essere
realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse
tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al
fuoco.
Gli impianti al chiuso non possono avere lo
spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota
inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna
all'impianto.
Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m
deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle
autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di
ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto negli edifici di
altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale,
a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a
prova di fumo.
Per consentire l'intervento dei mezzi di
soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al
successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:
-raggio di volta non inferiore a 13 m;
-altezza libera non inferiore a 4 m;
-larghezza: non inferiore a 3,50 m;
-pendenza: non superiore a 10%;
-resistenza al carico: per automezzi di peso
complessivo non inferiore a 20 t.
Art. 5 - AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000
spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita
da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al
deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al
12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da
poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato.
La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a
quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le caratteristiche
tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121; tutti i
varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del
pubblico.
Negli impianti di capienza compresa tra 500 e
2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio
annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe
caratteristiche.
La disponibilità di tale area durante l'uso per
le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.
Art. 6 - SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA'
SPORTIVA
Spazio riservato agli spettatori
La capienza dello spazio riservato agli
spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il
numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10
metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a
sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di
continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo
lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente
individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per
le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi
destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere
mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore
la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla
norma UNI 9217.
Sono ammessi posti in piedi negli impianti al
chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con
capienza fino a 2.000 spettatori.
Negli impianti all'aperto contrassegnati
nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.
Le tribune provvisorie, su cui non possono
essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio di attività sportiva
La capienza dello spazio di attività sportiva è
pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle
attività sportive.
Lo spazio di attività sportiva deve essere
collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto
con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli
spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva;
tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme
alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due
varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti
che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità
di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.
Art. 7 - SETTORI
Gli impianti all'aperto con un numero di
spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori
superiori a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso
in settori; la capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000
spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso. La
suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e
delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio deve essere
conforme alle norme UNI 10121.
Ogni settore deve avere almeno due uscite,
servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili
con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori
per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500
spettatori.
Negli impianti, all'aperto contrassegnati
nell'allegato con l'asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione
in settori; qualora tale suddivisione si rendesse necessaria per aspetti
organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere
realizzati conformemente al 2° comma del presente articolo.
Art. 8 - SISTEMA DI VIE DI USCITA
Zona riservata agli spettatori
L'impianto deve essere provvisto di un sistema
organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione
della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema
di vie di uscita dalla zona spettatori dove essere indipendente da quello
della zona di attività sportiva.
Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni
settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la
larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.
Deve essere sempre garantito l'esodo senza
ostacoli dall'impianto.
La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve
essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle
uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a
250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m
ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote;
le vie d'uscita devono avere la stessa
larghezza complessiva delle uscite dallo spazio
riservato agli spettatori
Per quanto riguarda le caratteristiche delle
porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti
consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i
locali di pubblico spettacolo.
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli
spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non
deve essere inferiore a 2.
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti
interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita
non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti
di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione
di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.
Dove sono previsti posti per portatori di
handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n° 13,
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di
uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente
dimensionati.
Gli spazi calmi devono essere realizzati con
strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e
reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere
raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità
di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono
essere non superiori a 30 m.
Le scale devono avere gradini a pianta
rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a
17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono
essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i
pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti
e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che
abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.
Tutte le scale devono essere munite di corrimano
sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano
devono rientrare con raccordo nel muro stesso.
E' ammessa la fusione di due rampe di scale in
unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due;
per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di
Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.
Le rampe senza gradini devono avere una pendenza
massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni
10 metri di sviluppo della rampa.
Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle
ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per un'altezza di 2 m
dal piano di calpestio.
E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma
non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.
Zona di attività sportiva
Il sistema di vie d'uscita e le uscite della
zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle
della zona riservata agli spettatori.
Art. 9 - DISTRIBUZIONE INTERNA
I percorsi di smistamento non possono avere
larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte;
ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle
file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere
tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle
vie di uscita.
I gradoni per posti a sedere devono avere una
pedata non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni
deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani
orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.
Le aree riservate ai posti in piedi devono
essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un
massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere
realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o
su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.
I percorsi di smistamento devono essere
rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta
rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore
a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è
ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino e
il successivo in ragione della tolleranza del 2%.
Tra due rampe consecutive è ammessa una
variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo
della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20,
fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedata e
alzata.
Art. 10 - SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA
SPETTATORI
I servizi igienici della zona spettatori devono
essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di
disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e
accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio
di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i
servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile
deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima per impianti con capienza
inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini
e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona
spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione
di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500
donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e
due in quelli all'aperto.
I servizi igienici devono essere ubicati ad una
distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli
spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il
piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri;
l'accesso ai servizi igienici non dove intralciare i percorsi di esodo del
pubblico.
Nei servizi igienici deve essere garantita una
superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie
lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di
ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5
volumi ambiente per ora.
I servizi igienici devono essere segnalati sia
nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a
10.000 spettatori, deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni
10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di
capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere
garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza
inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque
deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal
punto di vista sanitario.
Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato
di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli,
di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.
I posti di pronto soccorso devono essere ubicati
in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti
dalla viabilità esterna all'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a
10.000 spettatori è necessario in occasione delle manifestazioni, prevedere
almeno un presidio medico e ambulanza in corrispondenza di un pronto
soccorso.
Il pronto soccorso deve essere segnalato nella
zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza
dell'impianto.
Le disposizioni di cui al presente articolo
possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici
e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base, alle caratteristiche
dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali
l'impianto stesso è destinato.
Art. 11 - SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi
servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle
prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative
alle discipline previste nella zona di attività sportiva.
Gli spogliatoi devono avere accessi separati
dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di
collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono
essere delimitati e separati dal pubblico.
Art. 12 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E' ammessa l'utilizzazione degli impianti
sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere
non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e, le
condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai
precedenti articoli.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese
alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle
normalmente utilizzate per impianto sportivo, la capienza, la distribuzione
interna e il dimensionamento delle vie di uscita dovrà rispondere alle
prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Per manifestazioni sportive occasionali non
allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve
perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei
praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente
decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della
zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal
titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza,
secondo quanto previsto dall'art. 3.
Art. 13 - COPERTURE PRESSOSTATICHE
L'impiego di coperture pressostatiche è
consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori,
praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture
devono essere, realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco
non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del Ministro
dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni in
grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di
pressioni; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme
sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie,
abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai
limiti di progetto della zona in esame.
Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla
copertura, deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e
sicurezza contro la caduta accidentate.
Devono inoltre essere previste almeno due uscite
di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere
opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del
pallone, l'ostruzione dell'uscita.
Deve essere prodotto annualmente al Comune, un
certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante
l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al
comma precedente.
Art. 14 - PISCINE
Lo spazio di attività sportiva di una piscina è
costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse
circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere
realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale
antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie
complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.
La densità di affollamento di una piscina deve
essere calcolata nella misura di 2 m2 di specchio d'acqua per
ogni bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere
disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone
contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20
unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m2.
Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti
per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra
loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici
delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà
essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona
addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione
salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di
idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio
di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in
possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.
Art. 15 - STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei
complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a
1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche relative alle
costruzioni sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni.
I requisiti di resistenza al fuoco degli
elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati
secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del
Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di
materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio
calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi
compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle
protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la
classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno
determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n°
91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo
del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno"
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti
interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco
dei materiali impiegati devono essere le seguenti:
a) - negli atri, nei corridoi di disimpegno
nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di
materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie
totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale).
Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non
combustibile);
b) - in tutti gli altri ambienti è consentito
che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i
materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
c) - ferme restando le limitazioni previste alla
precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché
di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi
costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e,
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in
relazione alle possibili fonti di innesco.
In ogni caso le poltrone e gli altri mobili
imbottiti, debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i
sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi
combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a
2.
I materiali di cui ai precedenti capoversi
debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26
giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25
agosto 1984).
Le pavimentazioni delle zone dove si praticano
le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da
considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di
classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in
opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o
il propagarsi di incendi all'interno, di eventuali intercapedini realizzate
al di sotto di tali pavimentazioni.
Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le
zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la
classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è
comunque necessaria.
Le citate pavimentazioni, se in materiale
combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della
valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
degli impianti sportivi.
Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti
migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a
quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di
rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà
consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3
in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei
tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli
elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei
sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM, e 2.
I lucernari debbono avere vetri retinati oppure
essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di
reazione al fuoco. E' consentito l'impiego del legno per i serramenti
esterni ed interni.
Art. 16 - DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 m2,
destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a
qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono
possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di
autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m2.
La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie
in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il
rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione
meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni
di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al
locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non
inferiore a 21 A.
I locali, dì superficie superiore a 25 m2
destinati al deposito di materiale combustibile possono essere ubicati
all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1° e 2° interrato. La
superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a
1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani
1° e 2° interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate
di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI
90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 Kg/m2;
qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con
impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione deve essere pari a 1/40 della
superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto
almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 m2
di superficie.
Per i depositi con superficie superiore a 500 m2,
se ubicati a piani fuori terra, e 25 m2, se ubicati ai piani
interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire
tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al
fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60
Qualora detto disimpegno sia a servizio di più
locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.
I depositi dì sostanze infiammabili devono
essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. E' consentito detenere
all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino
di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le
esigenze igienico-sanitarie.
Art. 17 - IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo
1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
In particolare, ai fini della prevenzione degli
incendi, gli impianti elettrici:
-non devono costituire causa primaria di
incendio o di esplosione;
-non devono fornire alimento o via privilegiata
di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura
deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali;
-devono essere suddivisi in modo che un
eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema
(utenza);
-devono disporre di apparecchi di manovra
ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei
circuiti cui si riferiscono.
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti
impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rilevazione;
d) impianti di estinzione incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere
automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di
segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec)
per gli impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve
essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12
ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve
consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per
il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
-segnalazione e allarme: 30 minuti;
-illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
-impianti idrici antincendio: 60 minuti.
Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i
quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti
sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di
sicurezza.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve
assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di
altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole
lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per
almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato
in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per
consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di
condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.
E' vietato utilizzare elementi mobili alimentati
da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli
ambienti.
Impianto di rilevazione e segnalazione degli
incendi
Negli impianti al chiuso, con numero di
spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti
all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista
l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un
principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.
La segnalazione di allarme proveniente da uno
qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di
un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle
condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere
caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti
gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte
dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispostivi sonori
deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un
secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente
che non presenti particolari rischi di incendio.
Il funzionamento del sistema di allarme deve
essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per
un tempo non inferiore a 30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati
di un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo
uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si
trovino:
-in prossimità degli accessi;
-in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione
facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono avere capacità
estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a
rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati,
devono essere:
-distribuiti in modo da consentire l'intervento
in tutte le aree dell'attività;
-collocati in ciascun piano negli edifici a più
piani;
-dislocati in posizione accessibile e visibile.
-segnalati con appositi cartelli che ne
agevolino l'individuazione a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere, posti
all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In
presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento
dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno del
filtri a prova di fumo.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori
superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20;
ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a
regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale
rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare, in ogni momento,
contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in
posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una
portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar,
quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia
non inferiore a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di
assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta una alimentazione
di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori
superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a
5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve
essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve
essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad
anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante,
in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di
diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la
rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non
metalliche dal fuoco.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche
tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante
e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso
deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione
idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non
inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di
almeno 60 min.
L'impianto deve essere alimentato normalmente
dall'acquedotto pubblico.
Qualora l'acquedotto non garantisca la
condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva
idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della
rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione
elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una
motopompa con avviamento automatico.
Negli impianti sportivi al chiuso con capienza
superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a
10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in
posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN
70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale
idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60
min.
Art. 18 - DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI
SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000
spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto
un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale
appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori
e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con
registrazione delle relative immagini.
L'impianto deve consentire il riconoscimento del
singolo spettatore anche per le manifestazioni che si tengono in orari
notturni.
Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione
dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne
ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Art. 19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è
responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale
compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo
sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
Per garantire la corretta gestione della
sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
In particolare il piano, tenendo anche conto di
eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di
Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a
carico del titolare dell'impianto:
- controlli per prevenire gli incendi;
- istruzione e formazione del personale addetto
alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e
sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione degli spettatori e degli atleti
sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire il funzionamento, durante le
manifestazioni, dei dispositivi di controllo, degli spettatori di cui
all'art. 18;
- garantire la perfetta fruibilità e
funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei
mezzi e degli impianti antincendio;
-garantire la manutenzione e l'efficienza o la
stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e
della zona spettatori;
-garantire la manutenzione e l'efficienza degli
impianti;
-fornire assistenza e collaborazione ai Vigili
del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
-predisporre un registro dei controlli periodici
ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi
all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza,
dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle
aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di
incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In
tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione
del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto
costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi
di vigilanza.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme
alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE
del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie
di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi
e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime
misure di pronto soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo
devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in
particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve
indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione
disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di
distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di
ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione
e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un
rischio speciale;
- degli spazi calmi.
A ciascun piano deve essere esposta una
planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e
la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato
agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare
il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate
da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la
posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le
istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori
in caso di incendio.
Art. 20 - COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON
SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona
spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati
nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro
dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere
realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse
tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza
al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di
due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20
m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti
interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita
non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti
di smaltimento dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono
essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche
attività.
I depositi, ove esistenti, devono avere
caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo
1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di
illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni
degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di
estintori portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacità
estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a
rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono
essere separati per sesso e, costituiti da gabinetti dotati di porte
apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito
locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC,
nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed
almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve
essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un
gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di
sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla
direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle
vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio;
appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attività sportiva si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma
dell'art. 8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni
contenute nell'art. 14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre
che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I.,
riportate nell'allegato.
Art. 21 - NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato
di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti
deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al
Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da
tecnico abilitato.
Gli impianti e complessi sportivi già abilitati
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque
adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Gli impianti e complessi sportivi in fase di
costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.
Art. 22- DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non
fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai
precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16, e 17
afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure
di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n° 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la
Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte
un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe
nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga
assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello
risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.
Art. 23 - COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei
Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di
Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente
decreto.
Nelle norme della emanazione di apposite norme
armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i
quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti
per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la
normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite
nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori
portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali
è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori
carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per
gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di
resistenza al fuoco.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella
legge 9 gennaio 1989, n° 13, relative alla eliminazione delle barriere
architettoniche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
| SPORT
|
FEDERAZIONE |
APERTO |
CHIUSO |
| VOLO A MOTORE E TURISMO
|
|
X |
|
| VOLO A VELA |
Ae.C.I. |
X |
|
| PARACADUTISMO SPORTIVO
|
|
X |
|
| AEROMODELLISMO |
|
X |
|
| PARAPENDIO |
|
X |
|
| DELTAPLANO |
|
X |
|
| AUTOMOBILISMO(*)
|
|
X |
|
| piste permanenti (circuiti) |
|
X |
|
| piste non permanenti (circ.
cittadini) |
A.C.I. |
X |
|
| RALLY(*) |
|
X |
|
|
KARTING(*) |
|
X |
|
| ATLETICA LEGGERA
|
|
X |
X |
| gare di corsa su pista
|
|
X |
X |
| gare di corsa su percorso
stradale(*) |
|
X |
|
| gare di corsa campestre* |
F.I.D.A.L. |
X |
|
| gare di marcia |
|
X |
X |
| gare di salto |
|
X |
X |
| gare di lancio |
|
X |
X |
| ORIENTAMENTO (disciplina
associata)(*) |
|
X |
|
| ARRAMPICATA SPORTIVA
|
F.A.S.I. |
X |
X |
| BASEBALL
|
|
X |
|
| SOFTBALL |
F.I.B.S.
|
X |
|
| BOCCE(*) |
|
X |
X |
| BILIARDO |
U.B.I. |
|
X |
| BOWLING
|
|
|
X |
| CANOA(*)
|
|
X |
|
| KAYAK(*) |
F.I.C.K. |
X |
|
| CANOTTAGGIO(*) |
F.I.C. |
X |
|
| CICLISMO |
|
X |
X |
| corse su pista (velodromi)
|
|
X |
X |
| corse su strada (*) |
F.C.I. |
X |
|
| corse campestri
(ciclocross)(*) |
|
X |
|
| GINNASTICA
|
|
X |
|
| TWIRLING (disciplina
associata) |
F.G.I. |
|
X |
| TRAMPOLINO ELASTICO (disc.
ass.) |
|
X |
X |
| GOLF (*) |
F.I.G. |
X |
|
| CALCIO |
|
X |
|
| CALCIO A 5
|
F.I.G.C. |
X |
X |
| PALLAMANO |
|
X |
X |
| PALLONE ELASTICO (disciplina
associata) |
F.I.G.H. |
X |
|
| HOCKEY SU PISTA |
|
X |
X |
| PATTINAGGIO
|
|
X |
X |
| gare di corsa (percorso su
pista o su strada) |
F.I.H.P.
|
X |
X |
| PATTINAGGIO ARTISTICO su
pista |
|
X |
X |
| HOCKEY SU PRATO |
F.I.H.Pr. |
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| HOCKEY
INDOOR |
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| LOTTA |
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| PESISTICA |
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| JUDO |
F.I.L.P.J. |
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| KARATE (disciplina
associata) |
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| TAEKWONDO (disciplina
associata) |
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| MOTOCICLISMO(*) |
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| MOTOCROSS(*) |
F.M.I. |
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| TRIAL(*)
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| MOTONAUTICA(*) |
F.I.M. |
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| NUOTO |
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| PALLANUOTO
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| TUFFI |
F.I.N. |
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| NUOTO SINCRONIZZATO |
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| NUOTO PER SALVAMENTO |
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| PALLACANESTRO |
F.I.P. |
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| PENTATHLON MODERNO(*) |
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| equitazione(*) |
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| scherma
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F.I.P.M. |
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| tiro(*) |
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| nuoto |
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| corsa(*) |
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| TETRATHLON(*) |
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| scherma; nuoto; tiro e
corsa. |
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| TRIATHLON (disciplina
associata) |
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| scherma; nuoto e corsa
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| PESCA SPORTIVA*
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| ATTIVITA' SUBACQUEE*
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F.I.P.S. |
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| NUOTO PINNATO
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| PUGILATO |
F.P.I. |
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| RUGBY
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F.I.R.
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| SCHERMA |
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| KENDO (disciplina associata)
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F.I.S. |
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| SCI NAUTICO(*) |
F.I.S.N. |
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| HOCKEY GHIACCIO |
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| PATTINAGGIO SU GHIACCIO |
F.I.S.G. |
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| velocità - artistico. |
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| CURLING |
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| EQUITAZIONE
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F.I.S.E. |
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| ASS. NAZ.
TURISMO EQUESTRE(disciplina
associata) |
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| SCI(*) |
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| alpino e di fondo(*)
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| SALTO CON GLI SCI(*) |
F.I.S.I. |
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| SLITTINO(*) |
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| BOB(*) |
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| TENNIS |
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| BADMINTON (disciplina
associata) |
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| SQUASH
(disciplina associata) |
F.I.T. |
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| PALLA TAMBURELLO (disciplina
associata) |
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| TENNIS TAVOLO |
F.I.Te.T. |
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| TIRO CON L'ARCO(*)
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F.I.T.ARCO
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| TIRO A SEGNO(*) |
U.I.T.S |
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| TIRO A VOLO(*) |
F.I.T.A.V. |
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| VELA(*) |
F.I.V. |
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| SCACCHI (disc. ass. al
C.O.N.I.) |
F.S.I. |
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| FOOTBALL AMERICANO (disc.
ass. al C.O.N.I.) |
F.I.A.F. |
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| ARRAMPICATA SPORTIVA(*)
(disc. ass. al C.O.N.I.) |
F.A.S.I. |
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| BRIDGE
(disc. ass. al C.O.N.I.) |
F.I.G.B.
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| DAMA (disc. ass. al C.O.N.I.) |
F.I.D. |
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| GARE DI TROTTO (*) |
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| GARE DI GALOPPO (*)
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U.N.I.R.E. (non e' una
F.S.N. riconosciuta dal C.O.N.I.) |
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(*) = sono previsti anche posti in piedi.
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