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16/08/2006

Categoria: Attività produttive

Ordinanza del Sindaco vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le 21



Il Dipartimento Salvaguardia dell'Ambiente e Sviluppo Socio Economico del Territorio, Servizio Regolamentazione e Contenzioso Commerciale del Comune di Venezia comunica che, al fine di tutelare la quiete pubblica e vigilare sulla pubblica incolumità dei cittadini e degli ospiti della città di Venezia, è entrata in vigore l'ordinanza del Sindaco 306/2006 che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in contenitori e recipienti chiusi, dopo le ore 21 e fino alla chiusura dei pubblici esercizi.

La mancata osservanza di tale divieto sarà punita ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. N. 267/2000: la Polizia Municipale e tutti gli altri organi competenti sono incaricati di vigilare sull'osservanza di questa ordinanza.

Con viva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.