Sei in: il cittadino > cercare informazioni > sala stampa > comunicati stampa
Contenuti della pagina


Torna all'elenco

18/07/2006

Categoria: Traffico acqueo

Traffico acqueo, modifiche per Rio Novo, Canale Scomenzera, Rio Canonica


Il dirigente dell'Area dello sviluppo e pianificazione del sistema di gestione, Emanuele Medoro, ha firmato oggi pomeriggio l'ordinanza, annunciata ieri dal vice sindaco di Venezia e assessore comunale al Traffico acqueo, Michele Vianello, con la quale modifica la disciplina per le unità che si immettono nel Canal Grande e nel rio di Santa Marta dal Canale della Scomenzera, la disciplina della circolazione in Rio Novo (con l'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto tra il Ponte del Monastero, alla confluenza con il Canal Grande, e il ponte della Cereria) e in Rio di Palazzo o della Canonica (con l'istituzione del divieto di circolazione alle unità in servizio di taxi e di noleggio con conducente).

Questo, il testo integrale delle modifiche rispetto all'ordinanza 311/2006:

2) all'Art. 1- Divieti di transito e di accesso, comma 1 Limitazioni,  il punto  f) "Alle imbarcazioni adibite a trasporto in conto proprio di materiale edile, aventi larghezza superiore a metri 2,06, provenienti dal canale di Scomenzera, è vietato il transito in Canal Grande di Venezia e nel rio di Santa Maria Maggiore.", viene sostituito con il seguente punto g):
"g) A tutte le unità provenienti dal canale di Scomenzera, è vietato il transito in Canal Grande di Venezia e nel rio di Santa Marta , adibite a trasporto in conto proprio di persone o cose e alle unità adibite a uso privato, di cui all'art.1 del R.D.L. 09.05.1932, n. 813, convertito in legge 20.12.1932, n.1884 e dell'art. 25 della legge 7.12.1999, n. 472, fatta eccezione per le unità adibite a trasporto cose in conto proprio di imprese artigiane e di imprese commerciali che prestano servizio a domicilio del cliente, nell'esercizio dello specifico servizio, purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell'impresa medesima."
3) all'Art. 1- Divieti di transito e di accesso, comma 1 Limitazioni, dopo il punto g) viene aggiunto il punto h) che testualmente recita:
"h) nel rio Palazzo o Canonica la circolazione è vietata alle unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente."
4) all'Art. 2 Disciplina dei Rii Novo  e Ca' Foscari, il comma 1, viene sostituito con il seguente:
 1) Nel rio Novo - rio di Ca' Foscari è vietata la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 13,00 alle unità adibite a trasporto in conto proprio di persone o cose e alle unità adibite a uso privato, di cui all'art.1 del R.D.L. 09.05.1932, n. 813, convertito in legge 20.12.1932, n.1884 e dell'art. 25 della legge 7.12.1999, n. 472, fatta eccezione per le unità adibite a trasporto cose in conto proprio di imprese artigiane e di imprese commerciali che prestano servizio a domicilio del cliente, nell'esercizio dello specifico servizio, purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell'impresa medesima. Negli stessi rii è inoltre istituito il senso unico di circolazione lungo la direttrice Piazzale Roma - Canal Grande, nel tratto  compreso tra il ponte della Cereria e lo sbocco nel Canal Grande, angolo Cà Foscari dalle ore 00,00 alle ore 13,00, per tutte le altre unità. Nel tratto di rio Novo, compreso tra il ponte del Monastero e ponte della Cereria vige il doppio senso di circolazione. Sono escluse dai predetti divieti e obblighi, le Unità delle Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio di cui all'ordinanza di istituzione e disciplina della zona a traffico limitato protocollo n. 310/2006 del 3 luglio 2006.