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10/07/2006

Categoria: Politica residenziale

Convenzione Comune-proprietari per 120 alloggi in Venezia insulare


Il Comune di Venezia e le associazioni della proprietà immobiliare e degli inquilini hanno firmato oggi a Ca' Farsetti una convenzione per la concessione in locazione al Comune, a canone concordato, di circa 120 alloggi in Venezia insulare, per alloggiarvi nuclei familiari assistibili dal Comune. Sono intervenuti il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, l'assessore comunale alle Politiche della residenza, Mara Rumiz; i presidenti delle associazioni della proprietà, Giorgio Chinellato (Asppi), Luca Segalin (Confedilizia), Ruggero Sonino (Uppi); i segretari generali dei sindacati dell'inquilinato, Ivana De Rossi (Sunia), Ilario Padoan (Sicet), Giorgio Bovo (Uniat), Luciano Maroder (Unione inquilini); per la Agenzia delle Entrate erano presenti Gianni Cavalleri e Biagio Rinaldi.

La convenzione si fonda sulla condivisione, tra Comune e associazioni della proprietà, dell'obiettivo di mantenere la residenzialità nel centro storico e nelle isole; e se il Comune ha la necessità di avere in tempi brevi disponibilità di un numero adeguato di abitazioni (stimato oggi in circa 120) per sistemare nuclei familiari in attesa di dar loro soluzione definitiva in case di proprietà pubblica, le associazioni della proprietà sono disposte a collaborare, anche perché questo può accelerare, con la pacifica e spontanea conclusione di procedure esecutive in corso, la disponibilità degli alloggi da parte dei proprietari. La convenzione fissa garanzie sulla durata del rapporto (tre anni più due), sul corrispettivo economico in base agli "accordi territoriali" (sarà anticipato in unica rata annuale dal Comune, che poi recupererà la cifra dagli inquilini, con eventuali contributi all'affitto per i meno abbienti), sulla manutenzione, sulle modalità di riconsegna ecc. La convenzione prevede la possibilità di anticipi anche di più annualità da parte del Comune ai proprietari per il restauro degli alloggi; in caso di particolare emergenza abitativa, la convenzione potrà essere estesa all'intero territorio comunale.

Mara Rumiz ha definito la convenzione un importante tassello nel mosaico di iniziative del Comune per la residenzialità nel centro storico, minacciata dal crescente impoverimento non soltanto delle fasce più deboli ma anche del ceto medio per la concorrenza sempre più acuta del mercato turistico e per la difficoltà di costruire nuovi insediamenti residenziali. Il sindaco ha sottolineato come le modalità con le quali è stata aggiornata la precedente convenzione tra Comune e privati (a cominciare dalla più lunga durata della locazione, in precedenza "un anno più uno") renda sistematico questo tipo di strumento usato dal Comune per fronteggiare il problema casa, sottraendolo allo stato di emergenza.



Questo il testo integrale delle convenzione:

Venezia, 10 luglio 2006 / lp
CONVENZIONE
tra il Comune di Venezia
e
le Associazioni della Proprietà immobiliare

L'anno    2006 il giorno 10 luglio in Venezia, Ca' Farsetti, n. 4136

IL COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco Prof. Massimo Cacciari
e
le associazioni della proprietà immobiliare maggiormente rappresentative sia a livello nazionale che a livello locale:
ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA DI VENEZIA -CONFEDILIZIA, in persona del Presidente, rag. Luca Segalin;
A.S.P.P.I. di Venezia , in persona del Presidente, avv. Giorgio Chinellato;
U.P.P.I. di Venezia, in persona del Presidente avv. Ruggero Sonino;
d'ora innanzi denominati: "ASSOCIAZIONI DELLA PROPRIETA' "


SUNIA di Venezia in persona del Segretario Generale signora Ivana De Rossi;
SICET di Venezia in persona del Segretario Generale signor Ilario o Padoan;
UNIAT di Venezia in persona del Segretario Generale rag. Giorgio Bovo;
UNIONE INQUILINI di Venezia  in persona del sig. Luciano Maroder

P r e m e s s o
che il Comune di Venezia ha tra i primari obbiettivi quello di mantenere la residenzialità nel centro storico di Venezia ed isole, obbiettivo che le Associazioni della Proprietà condividono;
che il Comune di Venezia ha necessità di avere in tempi brevi disponibilità di un numero adeguato di abitazioni nel centro storico di Venezia ed isole, che oggi viene stimato nel numero di circa centoventi, necessarie per la sistemazione di nuclei familiari assistibili dall'Amministrazione Comunale;
che il Comune di Venezia ha prodotto un notevole sforzo finanziario tendente all'acquisizione sul mercato di appartamenti liberi dove collocare quei nuclei familiari, peraltro in numero non sufficiente a soddisfare la domanda degli aventi diritto;
che il Comune di Venezia intende attivare quanto necessario per acquisire la disponibilità locativa di abitazioni di proprietà privata al fine di assicurare una immediata soluzione ai nuclei familiari di cui sopra;
che si tratta di soddisfare esigenze abitative dei nuclei assistibili nell'obbiettivo di darvi soluzione definitiva in immobili di proprietà pubblica;
che le Associazioni della Proprietà sono disposte a collaborare con l'Amministrazione Comunale onde attenuare i problemi derivanti dalla difficoltà di reperire soluzioni abitative nel centro storico di Venezia ed isole, anche nella considerazione che la disponibilità di alloggi da parte del Comune può accelerare la pacifica e spontanea conclusione di procedure esecutive in corso, così accelerando i tempi in cui proprietari, e pertanto i propri iscritti, alla cessazione dei contratti di locazione possano conseguire la disponibilità degli immobili di loro proprietà, comunque nei tempi stabiliti dall'Autorità Giudiziaria;
che le Associazioni della Proprietà sono favorevoli a che i propri iscritti concedano al Comune la disponibilità di alloggi da destinare agli scopi di cui sopra in presenza di precise garanzie sia relativamente alla durata del rapporto, sia ai termini e modalità della riconsegna, sia ad una giusta remunerazione economica, sia infine in merito alla manutenzione ed alle modalità d'uso dell'immobile stesso;
che a tal fine le Associazioni della Proprietà provvederanno a fornire consulenza ed assistenza ai propri iscritti per quanto concerne la stipulazione dei relativi contratti di locazione;
che l'Amministrazione Comunale è disposta a garantire quanto richiesto anche in termini di redditività economica e di garanzia per la tempestività del rilascio;
v i s t o
l' art. 1 comma 3 e l'art. 8 comma 3, della Legge n. 431/1998, e ribadito espressamente che ai contratti stipulandi si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1571 e segg. del Codice Civile e non le disposizioni di cui agli artt. 2,3,4,4 bis, 7 e 13 della legge 431/98 e neppure l'art. 56 della legge 392/78;

si conviene
quanto segue

1) le Associazioni della Proprietà si impegnano a promuovere e a favorire la stipulazione di contratti fra i propri iscritti ed il Comune di Venezia in virtù dei quali il proprietario concederà in locazione l'immobile, libero da persone e cose, all'Amministrazione Comunale perché ne disponga per alloggiarvi nuclei familiari assistibili dal Comune;

2) il Comune di Venezia richiederà l'intervento delle Associazioni della Proprietà presso i loro iscritti per un numero di alloggi pari alle proprie esigenze, oggi stimabili nell'ordine di circa 120;

3) il contratto di locazione, disciplinato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 431/1998 dalle norme di cui agli artt. 1571 e segg. del codice civile, avrà le seguenti caratteristiche peculiari ed essenziali tra le parti che lo sottoscriveranno:

3.1 Durata: in relazione alla natura transitoria delle esigenze dell'Amministrazione Comunale, anni tre con successivi rinnovi di due anni in due anni, con rinuncia del locatore alla facoltà di negare il rinnovo alla prima scadenza, fatte salve le facoltà di disdetta da parte del locatore:
a) Quando il locatore  intenda adibire l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
d) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
e) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi;

3.2 corrispettivo economico determinato secondo i criteri definiti dagli accordi territoriali stipulati ai sensi della L.431/98 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori,  per il Comune di Venezia, depositati in data 2/7/2004 e successivi aggiornamenti, tenendo conto della dimensione dell'appartamento, della sua ubicazione e stato di manutenzione, nonché di tutti gli altri parametri previsti nel predetto accordo territoriale. L'adeguamento del canone derivante da eventuali aggiornamenti degli accordi territoriali decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3.3 Previsione di una penale: pari al doppio del canone a titolo risarcitorio in caso di mancata tempestiva riconsegna da parte del conduttore;
3.4 assunzione da parte del Comune quale conduttore degli oneri derivanti da somministrazione di servizi e forniture, nonché degli oneri accessori;
3.5 assunzione da parte del Comune della responsabilità per il corretto utilizzo dell'immobile, previa descrizione in contraddittorio delle condizioni dell'immobile stesso;
3.6 prestazione di fideiussione della Cassa di Risparmio di Venezia a garanzia del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali a carico del conduttore;
3.7 facoltà di recesso per il Comune con preavviso di mesi 6;

4. il contratto tra il Comune di Venezia e il singolo proprietario sarà stipulato secondo il modello concordato tra le parti.

5. Potranno essere oggetto di locazione anche unità immobiliari abbisognevoli di interventi di restauro e messa a norma che il proprietario si impegni ad effettuare nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune di Venezia. In questo caso il contratto avrà la decorrenza differita del tempo necessario all'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte, che verrà verificata dal Comune, cosicchè oggetto del contratto sia l'immobile in normale stato locativo. In ipotesi di disaccordo sulla corretta esecuzione dei lavori si pronuncerà una Commissione composta da un rappresentante dell'ACEA con funzioni di presidente, un rappresentante delle associazioni della proprietà ed un rappresentante del Comune di Venezia. Le decisioni della Commissione, anche adottate a maggioranza, saranno vincolanti per le parti, che dovranno uniformarvisi. Onde mettere il proprietario in grado di affrontare i costi dei lavori, il Comune, al momento della stipulazione del contratto, pagherà anticipatamente i canoni anche per più annualità, in funzione della spesa stimata.

6. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, nessuna esclusa, verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, demandando alla Camera la nomina di tutti e tre i componenti del Collegio Arbitrale. Per i contratti curati dall' Associazione Proprietà Edilizia di Venezia-Confedilizia, si potrà ricorrere alla Commissione di conciliazione stragiudiziale, prevista dal D.M. 5 marzo 1999.

7. In presenza di particolari esigenze di emergenza abitativa il presente accordo potrà essere applicato nell'intero Comune.

Venezia,


Comune di Venezia
in persona del Sindaco
Prof. Massimo Cacciari

Associazione Proprietà Edilizia
di  Venezia - Confedilizia
in persona del Presidente
rag. Luca Segalin

A.S.P.P.I.
in persona del Presidente
Avv. Giorgio Chinellato

U.P.P.I.
in persona del Presidente
Avv. Ruggero Sonino

La presente convenzione viene sottoscritta per assistenza, adesione ed approvazione e comunque per quanto occorrer possa, anche dai sindacati rappresentanti l'inquilinato Sicet, Sunia, Uniat, Unione Inquilini.

SUNIA Prov. VE
in persona del Segretario Generale signora Ivana De Rossi
SICET Prov. VE
in persona del Segretario Generale signor Ilario Padoan
UNIAT Prov. VE
in persona del Segretario Generale rag. Giorgio Bovo
UNIONE INQUILINI
in persona del Segretario Generale signor Luciano Maroder