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05/07/2006

Categoria: Traffico acqueo

Ordinanza n. 320 e ordinanza n. 311 integrata con la 320


testo integraledell'ordinanza n. 320 del 5.07.2006


CITTA’ DI VENEZIA


 


Venezia, 05 luglio 2006


 


Protocollo n. 320/2006


Oggetto: Integrazione e parziale modifica alla ordinanza sulla disciplina della circolazione nella Zona a traffico limitato interna al Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Murano, Burano e Lido n. 311 del 03/07/2006.


IL DIRIGENTE


Area dello Sviluppo e Pianificazione


del sistema di  Gestione


del Traffico Acqueo


RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale protocollo n. 311 del 3 luglio 2006, avente ad oggetto: “disciplina della circolazione nella Zona a traffico limitato interna al Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Murano, Burano e Lido  emessa con lo scopo di tutelare il patrimonio architettonico, edilizio ed ambientale di Venezia;


VISTA l’ordinanza dirigenziale protocollo n. 310 del 3 luglio 2006, avente ad oggetto: “Ordinanza di istituzione e disciplina della circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano”;


VISTI:


-          l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);


-          la disposizione del Sindaco di Venezia, protocollo n. 63631 del 13.02.2006, attribuisce allo scrivente l’incarico di Dirigente dell’Area dello Sviluppo e Pianificazione del sistema di gestione del Traffico Acqueo;


-          il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327;


-          Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)


-          il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);


-          il decreto legislativo18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;


-          la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;


-          il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;


-          il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;


-          il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998,


RITENUTO di dover modificare la sopraccitata ordinanza n. 311/200 per rendere più uniforme la disciplina,


ORDINA


1.      di sostituire nel dispositivo il periodo che precede l’art. 1, la frase “ la circolazione acquea è ulteriormente disciplinata come segue:” con la frase “ la circolazione acquea delle unità a motore è ulteriormente disciplinata come segue:”;


2.      di sostituire nell’art. 2, punto 4, la frase “ rio delle Mosche” con “rio Mosca -Pantalon”;


3.      di sostituire nell’art. 3, comma 1, la frase “, nonché nei rii di San Polo, Sant’Agostin e San Zan Degolà,  dei Sestieri di San Polo e Santa Croce” con la frase “, nonché nei rii di San Polo, Sant’Agostin,San Zan Degolà, San Giacomo dall’Orio e rio Marin ,  dei Sestieri di San Polo e Santa Croce:”;


4.      di abrogare l’art. 8 – Vigilanza e sanzioni,  in quanto riproduce la norma già prevista dall’art. 6;


5.      di rinumerare gli articoli 9 e 10 come  Art. 8 Abrogazioni” e “Art. 9 Disposizioni Finali;


Gli organi preposti alla vigilanza e all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione acquea sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.


I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni vigenti.


Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.


La presente ordinanza entra in vigore il giorno 5 luglio 2006 e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale.


 


IL DIRIGENTE


Area dello Sviluppo e Pianificazione


del sistema di  Gestione


Arch. Manuele Medoro


 


 


 


 


Testo dell'ordinanza n. 311 integrata con la n. 320


 


Venezia, 03 luglio 2006


 


Protocollo n. 311/2006 integrata con la n. 320/2006 del 5 luglio 2006


Oggetto: Disciplina della circolazione nella Zona a traffico limitato interna al Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Murano, Burano e Lido.


IL DIRIGENTE


Area dello Sviluppo e Pianificazione


del sistema di  Gestione


del Traffico Acqueo


RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale protocollo n. 310 del 3 luglio 2006, avente ad oggetto: “Ordinanza di istituzione e disciplina della circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano”;


CONSIDERATO che l’UNESCO, ha iscritto la città di Venezia e la sua laguna nei siti di importanza mondiale nel 1987 con i seguenti criteri:


Criterio   (i): rappresenta un capolavoro del genio creativo umano.


Criterio (ii): mostra un importante scambio di valori umani, in un periodo o in un'area culturale del mondo, negli sviluppi dell'architettura e delle tecnologie, dell'arte monumentale, urbanistica o paesaggistica.


Criterio (iii): porta una testimonianza unica o per lo meno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà esistente o del passato.


Criterio (iv): è un eccezionale esempio di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o tecnologico o paesaggistico che sia testimonianza di importanti tappe della storia umana.


Criterio (v): è un eccezionale esempio di un tradizionale insediamento umano o di occupazione del territorio che rappresenta una cultura (o più culture) specialmente quando è messa in pericolo da mutamenti irreversibili.


Criterio (vi): è direttamente o materialmente legato ad eventi o tradizioni in vita, con idee, con credi, con lavori artistici o letterari d'eccezionale valore universale (il comitato ritiene che questo criterio giustificherebbe l'inclusione nelle liste soltanto in circostanze eccezionali congiuntamente ad altri criteri culturali o naturali);


RITENUTO che, al fine di tutelare il patrimonio architettonico, edilizio ed ambientale di Venezia,  è opportuno disciplinare la circolazione acquea in modo razionale allo scopo di ridurre i flussi di traffico all’interno della Zona a Traffico Limitato, così come istituita con l’ordinanza dirigenziale sopra richiamata;


VISTA la legge 16 aprile 1973 n. 171  che dichiara problema di preminente interesse nazionale la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed impegna la Repubblica a garantirne la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico oltre a tutelarne l'equilibrio idraulico e l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque;


VISTO il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997 e con i pareri favorevoli della Capitaneria di Porto di Venezia del 06/10/1997 protocollo n° 35057/P.N.; del Magistrato alle Acque del 02/04/1998 protocollo n° 3167 e dell’Ispettorato di Porto del 24/06/1998 protocollo n° 780, ed in particolare 1, 2, 3 e 10;


RITENUTO OPPORTUNO disciplinare in maniera dettagliata la circolazione acquea nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia;


DATO ATTO che per licenze/autorizzazioni comunali cui si fa riferimento nella presente ordinanza devono intendersi le licenze/autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, salvo che sia diversamente specificato;


VISTO l’art. 3 comma 5 in combinato disposto con l’art. 10 comma 1 del predetto regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;


PRESO ATTO che con comunicazione del 28 giugno 2006 protocollo 265031, è stata convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all’art. 517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328), al fine di acquisire il parere sulla presente ordinanza da parte del Magistrato alle acque, dell’Autorità marittima (Capitaneria di Porto di Venezia) e dall’Ispettorato di Porto della Regione Veneto, così come pure previsto dall’art. 10 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;


ATTESO che in data 3 luglio 2006, si è riunita la conferenza dei servizi, regolarmente costituita, ed è stato acquisito il parere favorevole sulla presente ordinanza da parte delle autorità convocate e partecipanti;


VISTI:


-          l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);


-          la disposizione del Sindaco di Venezia, protocollo n. 63631 del 13.02.2006, attribuisce allo scrivente l’incarico di Dirigente dell’Area dello Sviluppo e Pianificazione del sistema di gestione del Traffico Acqueo;


-          il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327;


-          Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)


-          il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);


-          il decreto legislativo18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;


-          la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;


-          il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;


-          il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia;


-          il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998,


ORDINA


Nella Zona a Traffico Limitato di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano, comprendente tutti i rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza del Comune di Venezia, la circolazione acquea delle unità a motore è ulteriormente disciplinata come segue:


Art. 1 Divieti di transito e di accesso


1.      Limitazioni


a)     Nel Rio dell’Arsenale la circolazione è vietata a tutte alle Unità a motore (comprese le unità adibite a servizio pubblico di linea e non di linea per trasporto di persone), con esclusione delle Unità impiegate in servizi rivolti ai residenti, ai domiciliati o alle attività ricettive site in prossimità del rio medesimo, e delle Unità dei concessionari di spazio acqueo nei Rii San Martin e Arsenale;


b)     nel Rio di San Felice la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio;


c)      nel Rio dei Miracoli la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei frontisti e dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio;


d)     nel Rio del Vin la circolazione è consentita alle sole unità a remi, escluso il tratto compreso  tra il Bacino di San Marco e 50 metri verso l’interno;


e)     nel Rio Pietà – Sant’Antonin la circolazione è vietata, fatta eccezione per i concessionari di spazio acqueo negli stessi rii, alle seguenti Unità:


-          Unità adibite a trasporto persone, con esclusione delle Unità di Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio di cui all’art. 5 lettera f) dell’ordinanza di istituzione e disciplina della zona a traffico limitato protocollo n. 310/2006 del 3 luglio 2006;


-          Unità da diporto;


-          Unità adibite a trasporto cose in conto proprio di qualsiasi stazza e dimensione, con esclusione delle Unità di Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio di cui all’art. 5 lettera f) dell’ordinanza di istituzione e disciplina della zona a traffico limitato protocollo n. 310/2006 del 3 luglio 2006;


-          Unità adibite a servizi di trasporto pubblico locale nello svolgimento del servizio di linea e per il rientro a vuoto;


-          Unità adibite a trasporto cose in conto terzi dalle ore 13.00 alle ore alle ore 04.00 del giorno successivo;


-          Unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente dalle ore 22,30 alle ore 13.00 del giorno successivo, con esclusione di quelle impiegate in servizi rivolti ai residenti e domiciliati o in servizi rivolti alle attività ricettive site in corrispondenza o prossimità dei rii medesimi;


e)     Nei rii di San Pietro e Giardini: alle Unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente, se provenienti dal Canale dei Marani o dal Canale di Quintavalle, salvo che si tratti di servizi rivolti ai residenti e domiciliati nei rii medesimi o nel rio di Sant’Isepo;


f)        Alle imbarcazioni adibite a trasporto in conto proprio di materiale edile, aventi larghezza superiore a metri 2,06, provenienti dal canale di Scomenzera, è vietato il transito in Canal Grande di Venezia e nel rio di Santa Maria Maggiore.


Sono fatti salvi i provvedimenti provvisori di modifica della disciplina della circolazione acquea emanati dall’Autorità competente per far fronte ad interventi di manutenzione urbana.


Art. 2 Disciplina dei Rii Novo  e Ca’ Foscari


1.      Nel rio Novo – rio di Ca’ Foscari è vietata la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 13,00 alle unità adibite a trasporto in conto proprio di persone o cose e alle unità adibite a uso privato, di cui all’art.1 del R.D.L. 09.05.1932, n. 813, convertito in legge 20.12.1932, n.1884 e dell’art. 25 della legge 7.12.1999, n. 472.  Negli stessi rii è inoltre istituito il senso unico di circolazione lungo la direttrice Piazzale Roma – Canal Grande, dalle ore 00,00 alle ore 13,00, per tutte le altre unità. Sono escluse dai predetti divieti e obblighi, le Unità delle Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio di cui all’ordinanza di istituzione e disciplina della zona a traffico limitato protocollo n. 310/2006 del 3 luglio 2006;


2.      Lungo il Rio Novo ed il Rio di Ca’ Foscari, fatta eccezione nel tratto compreso tra Ponte del Monastero e Ponte della Cereria, è vietata l’inversione di marcia a tutte le Unità e l’ormeggio e la sosta in seconda fila;


3.      Nel tratto di Rio Ca’ Foscari antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco è vietata la sosta a tutte le Unità ed è fatto obbligo di ridurre la velocità e di fermarsi, in presenza di semaforo rosso, prima del Ponte di Ca’ Foscari, se provenienti da Rio Novo, oppure in Canal Grande, se provenienti da quest’ultimo Canale;


4.      Con semaforo in funzione, a tutte le unità è fatto obbligo di ridurre la velocità e di fermarsi, in presenza di semaforo rosso nell’intersezione tra Rio Novo, Rio del Malcanton, Rio Mosca-Pantalon, Rio de Ca’ Foscari e Rio di Santa Margherita.


Art. 3    Rii dei Sestieri di San  Marco, Cannaregio, Castello, Santa Croce e San Polo


1. Nei Rii dei Sestieri di San Marco, Cannaregio e Castello -- delimitati dai Canali e Rii di seguito indicati (in cui la circolazione è consentita secondo le regole generali): Canal Grande, rio di Santi Apostoli, rio dei Gesuiti, rio di Santa Giustina e rio dei Greci - San Lorenzo e nel rio di San Giovanni Laterano, tratto compreso tra rio di San Lorenzo e la confluenza con rio di Santa Giustina, nonché nei rii di San Polo, Sant’Agostin, San Zan Degolà, San Giacomo dall’Orio e rio Marin ,  dei Sestieri di San Polo e Santa Croce -- la circolazione è inoltre vietata:


a)     alle Unità adibite a servizi di trasporto pubblico non di linea e per il rientro a vuoto, alle quali il divieto di circolazione si applica anche nei seguenti rii di confine: Santi Apostoli, Gesuiti, Santa Giustina e Greci - San Lorenzo e San Giovanni Laterano, tratto compreso tra rio di San Lorenzo e la confluenza con rio di Santa Giustina;


b)     le unità adibite alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’Azienda Vesta  S.p.A., alle quali il divieto di circolazione si applica, fatte salve le esigenze determinate da particolari condizioni meteo - marine, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e limitatamente ai Rii del Sestiere di San Marco, compresi i Rii di confine, ovvero Rio del Palazzo  o della Canonica, Rio de la Guerra o de San Zulian, Rio de la Fava e Rio del Fontego dei Tedeschi.


2. Nel Rio di San Salvador il transito è riservato alle Unità a remi. Tuttavia, nel tratto compreso tra il Canal Grande e la riva pubblica di Salizada San Teodoro, è consentito il transito, in andata e con ritorno in retromarcia, alle Unità adibite a trasporto cose aventi larghezza non superiore a ml. 2,40, secondo le prescrizioni orarie previste al comma 1 per ciascuna delle tipologie di servizio di destinazione dell’unità.


Art. 4  Limitazioni specifiche


1.                  Rii principali interni di collegamento:


E’ vietata la circolazione nei canali e rii interni di collegamento sotto elencati alle unità aventi stazza lorda o larghezza superiore a:


a)     quindici tonnellate nei seguenti canali e rii:


Canal Grande, Cannaregio, Giardini - San Pietro e Ponte Longo della Giudecca;


b)     dieci tonnellate nei seguenti rii:


Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant’Antonin - Pietà;


c)      ml 3.00 di larghezza nei seguenti rii:


Noale, Novo;


d)     ml 2.80 di larghezza nei seguenti rii:


Santi Apostoli - Gesuiti, San Trovaso e San Vio;


2.      In tutti i rimanenti rii e canali non regolamentati al precedente punto 1. la circolazione è vietata:


a) alle Unità aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate, nei rii e canali di:


-          Sant’Elena;


-          Rio di Santa Maria Maggiore, Santa Marta (da Canale Scomenzera) ed in prosecuzione, Tentor, della Madonna, Tre Ponti;


-          Rio Briati, Carmini, San Sebastiano, San Baseggio, Arzere (tratto compreso tra Rio Santa Marta e riva pubblica dopo il Ponte Novo di Santa Marta);


-          Rii della Giudecca (San Biagio, Convertite, Sant’Eufemia, Ponte Piccolo, Morto, Palada e Croce)


-          Rio di Sant’Alvise, Madonna dell'Orto;


b) alle Unità aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate nei seguenti rii e canali:


-          Rii della Sensa, San Girolamo;


-          Rio della Crea (primo tratto) ed in prosecuzione rio di San Giobbe;


-          Rio dei Mendicanti ed in prosecuzione rii Santa Marina, Pestrin, San Giovanni Laterano (ramo alto);


-          Rio di San Polo;


c) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.80 nei seguenti rii e canali:


-          San Luca, Barcaroli, San Moisé, Canonica - Palazzo, Guerra - San Zulian, Fava, Fontego dei Tedeschi, San Lio, Santa Marina (primo tratto), Paradiso - Pestrin, Mondo Novo, Santa Caterina, Tolentini, Gaffaro, Malcanton, Santa Margherita, Santa Barnaba, Avogaria, Ognissanti, San Vio, della Tana, Sant’Anna, San Gerolamo, Vergini, canale San Donato, canale San Mattia di Murano e rii dei Vetrai; Rii del Lido: via Manuzio, via Cipro, via Loredan; via V. Pisani, Corno d’Oro, via A. Canal; via Lepanto fino al ponte Quattro Fontane; Rii di Burano (Giudecca, Pontinello);


d)  alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.40 nei seguenti rii e canali:


-          Marin, San Giacomo dell'Orio, Sant’Agostin, San Zan Degolà;


-          Rii San Francesco, Arco, Scudi, Ca’ di Dio, Sant’Isepo (San Giuseppe);


-          Rii Frescada, Fuseri, Baretteri, Scoacamini, Bacino Orseolo, Lovo - San Salvador;


-          Rii Ostreghe, Veste, Verona;


-          Rii San Pantalon, San Stin fino al ponte dei Frari;


-          Rii Terranova – Mandracchio, San Mauro – Cavanella e Assassini di Burano;


e)     alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.20:


-          nei rii e canali di competenza del Comune di Venezia, non compresi nel presente articolo.


5. Sensi unici di circolazione


Fermo restando quanto previsto per i rii Novo e di Ca’ Foscari, la circolazione si svolge a senso unico di marcia e con le modalità sotto indicate nei seguenti rii e canali:


-         Rio di San Felice: senso unico di marcia nella direzione da Rio di Noale al Canal Grande;


-         Rio di SS. Apostoli: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande alla confluenza con Rio Sant’Andrea - Gozzi;


-         Rio S. Giovanni Grisostomo: senso unico di marcia nella direzione dal Rio del Malibran (San Lio) al Canal Grande;


-         Rio del Malibran (San Lio) - Rio Santa Marina – Rio San Giovanni Laterano ramo alto: senso unico di marcia nella direzione dalla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi - Rio della Fava alla confluenza con il Rio di San Lorenzo. E’ consentito il transito in doppio senso di circolazione nel Rio Santa Marina, tratto compreso tra la congiungente del rio stesso e i Rii Mendicanti, Pestrin, Tetta e San Giovanni Laterano;


-         Rio di San Luca - Rio BarcaroliRio San Moisè: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande - Palazzo Grimani (imbocco rio di San Luca) verso il Canal Grande - Hotel Bauer, con deroga per le Unità in servizio taxi e noleggio con conducente, per le quali è consentito il transito in doppio senso di circolazione fino al pontile dell’Hotel Bauer. E’ consentito, altresì, alle Unità adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (Vesta S.p.A.) e alle Unità adibite a trasporto cose, il transito in doppio senso di circolazione, con uscita in retromarcia, nel tratto di rio compreso tra il ponte del teatro Rossini e la confluenza con il Canal Grande (accesso rio di San Luca), limitatamente alla fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30;


-         Rio di Palazzo (Canonica) - Rio della Guerra (San Zulian) - Rio della Fava: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi;


-         Rio dei FuseriRio Scoacamini – Rio Bareteri: senso unico di marcia dal Rio di San Luca al Rio della Guerra (San Zulian);


-         Rio di Sant’Antonin - Rio Pietà: senso unico di marcia nella direzione dalla confluenza con il Rio Santa Giustina al Bacino di San Marco, con deroga per le Unità in servizio taxi e noleggio con conducente, per le quali è consentito il transito (con uscita in retromarcia) in doppio senso di marcia fino al pontile dell’Hotel Metropole;


-         Rio dei Greci - San Lorenzo: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio di Santa Giustina, con deroga per le Unità in servizio taxi e noleggio, per le quali è consentito il transito con uscita in retromarcia dal pontile dell’Hotel Vivaldi;


-         Rio di Sant’Isepo: senso unico di marcia nella direzione dal Rio San Pietro – Giardini al Bacino San Marco;


-         Rio de La Tetta: senso unico di marcia nella direzione dal Rio dei Greci – San Lorenzo alla confluenza col Rio di San Severo


-         Rio della Tana: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio San Daniele – San Gerolamo;


-         Rio Marin - Rio San Giacomo dall’Orio: senso unico di marcia, fino alla confluenza con il Rio di Sant’Agostin, nella direzione dal Canal Grande al Rio di Sant’Agostin;


-         Rio di Noale: senso unico di marcia, nel tratto compreso tra rio di Santa Fosca e lo sbocco sul Canal Grande, nella direzione verso il Canal Grande, con deroga, per le Unità adibite al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (Vesta S.p.a.) e per le Unità adibite al trasporto cose in conto terzi, per le quali è consentito il doppio senso di marcia limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 13.00;


-         Rio di San Marcuola: senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l’accesso dal Canal Grande e il rio dei Servi, nella direzione verso rio dei Servi;


-         Rio San Zan Degolà: senso unico di marcia nella direzione dal Rio Sant’Agostin al Canal Grande;


-         Rio San Trovaso: senso unico di marcia nella direzione dal Rio di Ognissanti al Rio della Toletta;


-         Rio di San Vio: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande al Canale della Giudecca.


-         Rio dei Vetrai a Murano: senso unico di marcia nella direzione dalla laguna verso il Canal Grande di Murano, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 14.00 dei giorni feriali.


Sono fatti salvi i provvedimenti provvisori di modifica della disciplina della circolazione acquea emanati dall’Autorità competente per far fronte ad interventi di manutenzione urbana.


Art. 6  Vigilanza e sanzioni


Gli organi preposti alla vigilanza e all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione acquea sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.


I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni vigenti.


Art. 7  Limiti massimi di velocità e norme di comportamento


Riguardo ai limiti massimi di velocità consentiti alle imbarcazioni e alle norme di comportamento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 e seguenti del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997.


Art. 8 Abrogazioni


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le ordinanze comunali incompatibili con la presente ordinanza.


Art. 9 Disposizioni Finali


Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.


La presente ordinanza entra in vigore il giorno 5 luglio 2006 e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale.


 


IL DIRIGENTE


Area dello Sviluppo e Pianificazione


del sistema di  Gestione


Arch. Manuele Medoro