La Direzione interdipartimentale Finanza e Bilancio del Comune ricorda che la scadenza per i versamenti della prima rata o in un'unica soluzione della imposta comunale sugli immobili (Ici) è fissata al 30 giugno.
Gli importi da versare sono i seguenti: prima rata - acconto pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; unica soluzione: in questo caso l'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso.
Ogni contribuente potrà ricevere informazioni, notizie e modulistica nelle sedi dell'Ufficio Tributi site a: Venezia - San Marco, 4785 tel. 041-2744091 fax 041-2744050; Mestre - Via Silvio Trentin , 23 tel. 041-2746091 fax 041-2746045.
In allegato un'ampia nota illustrativa di aliquote, detrazioni, modalità di pagamento.
Con viva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.
ICI - 2006
SCADENZA DELLA PRIMA RATA
Si informano i contribuenti che la scadenza per i versamenti della prima rata o in un’unica soluzione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili è fissata al 30 giugno 2006.
Gli importi da versare sono i seguenti:
1^ rata - acconto: è pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
Unica soluzione: in questo caso l’imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso.
Le aliquote e detrazioni sono:
4 ‰ - per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
4 ‰ - per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
4 ‰ - per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l’immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I.;
4 ‰ - per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi del precedente punto. L’agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);
2 ‰ - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell’anno 2006 e limitatamente a tale anno di imposta;
2 ‰ - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell’anno 2006 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;
2 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;
0,5 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
0,5 ‰ - per le abitazioni di proprietà esclusiva dell’ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
9 ‰ - per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
7 ‰ - per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”;
Detrazione di Euro 121,37.= per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
E’ considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titolari di assegno sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/1992;
c) invalidità civile riconosciuta al 100%;
d) ricoverati in lungodegenza o in case protette per più di otto mesi nel periodo di imposta e che abbbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall’amministrazione comunale.
L’ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un’unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell’acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un’autocertificazione alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I..
L’imposta va pagata se è superiore a Euro 2.07.
Qualora l’importo da versare sia superiore a Euro 2.07 ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2006.
I versamenti si effettuano:
· a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della concessione o alle Poste sul C/C n. 332304 intestato a "GEST LINE Spa – Concessione di Venezia”. Sarà possibile effettuare i versamenti anche presso le filiali di Venezia della Cassa di Risparmio di Venezia.
E’ possibile pagare senza alcuna commissione solo nelle seguenti filiali CA.RI.VE.:
Venezia sede – S. marco 4216 |
Mestre – Via Torino 105/d |
Venezia Piazzale Roma – S. Croce 458/a |
Mestre – P.zza XXVII ottobre 67 |
Venezia S. Leonardo Rio Terà S. Leonardo 1353 |
Mestre – Via Pepe 14/16 |
Venezia Murano Fondamenta Vetrai 130 |
Mestre – Via Cappuccina 11 |
Mirano – Via Castellantico 45 |
Mestre – Via S. Donà 106 |
· oppure online con carta di credito tramite il portale dei servizi del Comune di Venezia (www.egov.comune.venezia.it)
INFORMAZIONI
Ogni contribuente potrà ricevere informazioni, notizie e modulistica presso:
• le sedi dell’Ufficio Tributi site a:
Venezia – San Marco, 4785 tel. 041-2744091 fax 041-2744050
Mestre – Via Silvio Trentin , 23 tel. 041-2746091 fax 041-2746045
• il sito del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it/tributi)
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