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31/03/2006

Categoria: Polizia Municipale

Su e Zo per i ponti: misure a tutela della viabilità pedonale a Venezia


Direzione Polizia Municipale



Prot.n. OR.  140. 2006 del 31.03.2006



Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia in occasione delle Manifestazioni relative alla marcia podistica non competitiva denominata “28^ Su e Zo per i ponti” del giorno 2 aprile 2006 – Ordinanza Dirigenziale.



IL COMANDANTE



Visto che il giorno 2 aprile 2006 avrà luogo in Venezia la marcia podistica non competitiva denominata “28^ Su e Zo per i Ponti” alla quale parteciperanno numerosi concorrenti e che prevedibilmente richiamerà un gran numero di persone;


Ritenuto che per agevolare la circolazione pedonale e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali del percorso, temporanei obblighi e divieti al transito per singole vie e la sospensione o lo spostamento dei plateatici insistenti lungo il percorso;


Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;


Visto l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.



ORDINA



1 Dalle ore 08:00 del 2 aprile 2005, sino a cessate esigenze, in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalla manifestazione in oggetto tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, gli Agenti di Polizia Municipale avranno la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l’istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti.


2 Dalle ore 08:00 del 2 aprile 2006 e fino al termine della Manifestazione sono sospese le autorizzazioni ad occupare suolo pubblico lungo il percorso della podistica.


3 La Polizia Municipale potrà autorizzare, ove ne ricorrano gli estremi, la sospensione parziale di tali occupazioni od il temporaneo spostamento delle stesse.


La presente ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia.


L’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n.50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00. Ai sensi dell’art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 gg dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.


La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.


Venezia, 31/03/2006
 


Il Comandante
Dott. Francesco Vergine