L'Assessorato comunale al Patrimonio ha emesso il seguente comunicato stampa:
"In data odierna, dopo lunghe trattative, il Direttore Vicario del Patrimonio si è recato a Roma per la sottoscrizione del contratto relativo a Forte Marghera nel testo già concordato. Inaspettatamente il Ministero della Difesa nella persona del gen. Colucci ha preteso di inserire delle limitazioni e dei vincoli alla proprietà acquisita dal Comune.
A fronte di tale comportamento non è stato possibile procedere alla sottoscrizione del contratto ed è stato necessario inviare una diffida con ogni riserva circa il risarcimento dei danni causati dall'inspiegabile comportamento del Ministero che non si è neppure reso disponibile per un colloquio telefonico chiarificatore".
Di seguito la lettera di diffida dell'assessore comunale al Patrimonio, Giorgio Orsoni.
Venezia, 30 giugno 2004 Prot.n. 267873 RACCOMANDATA A.R. Anticipata via fax
Al Ministero della Difesa Direttore Generale Gen. Isp. C.G.A. Colucci ing. Vittorio Piazza della Marina 4 00196 R O M A
e p.c. Alla CONSAP Via Yser, 14 00198 R O M A
OGGETTO: Beni del Ministero della Difesa da dismettere ai sensi dell'art.3, comma 112, della Legge 662/96 - "Ex Forte Marghera" di Venezia (VEN 30) - Stipula contratto preliminare.
E' con stupore che si apprende oggi della pretesa integrazione con Vs. nota del 28/06/2004 prot.n. 2/5/414157/G.43.96/255/04, con una clausola nuova dello schema contrattuale di compravendita dell'ex Forte Marghera di Venezia, per il quale da mesi si stava trattando, avendo legittimamente esercitato la prelazione e si era giunti alla definizione del testo contrattuale, fissandosi l'appuntamento con il Direttore Vicario al Patrimonio di questa Amministrazione presso la CONSAP per la firma del preliminare in data odierna.
Fermo rimanendo l'impegno già negoziato circa il doveroso rispetto del Sacello, si ribadisce che nessuna altra limitazione o vincolo alla proprietà compravenduta potranno essere accettati.
Si comunica pertanto che questa Amministrazione valuta il comportamento tenuto da codesta Amministrazione contrario ai più elementari principi di buona fede e correttezza nelle trattative contrattuali e conseguentemente nel diffidare la S.V. a dare immediato adempimento al contratto di cui all'oggetto negli esatti termini di cui all'offerta ed alla accettazione notificata dal Comune di Venezia, si riserva, in caso di mancato adempimento, ogni azione nelle sedi giudiziarie competenti anche per il risarcimento di tutti i danni.
Distinti saluti.
Giorgio Orsoni
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