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01/03/2006

Categoria: Viabilità e Trasporti

Limitazioni al traffico per domani, firmata l’ordinanza



Il comandante della Polizia municipale ha firmato oggi l’ordinanza che fissa una serie di modifiche alle misure di limitazioni al traffico per domani, giovedì 2 marzo, già anticipate con comunicato stampa nella serata di ieri.


In allegato il testo integrale dell’ordinanza e la relativa piantina (in formato pdf).


 


COMUNE DI
VENEZIA


DIREZIONE POLIZIA  MUNICIPALE


 


 


 


Prot.n.OR.2006.98  del 01.03.2006



Oggetto: modifica ordinanza n. 380 del 08.10.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Misure di limitazione del traffico.


IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE


Richiamata
· la propria ordinanza n. 380 del 08.10.2005, così come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 460 del 26.11.2005, n. 29 del 17.01.2006 e  n. 46 del 02.02.2006, relativa alle limitazioni del traffico nel periodo dal 17 ottobre 2005 al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio 2006 al 31 marzo 2006, quali misure volte a ridurre complessivamente i volumi di traffico nella terraferma per una maggiore tutela della qualità dell’aria;
Viste
· le richieste pervenute dall’Assessorato Ambiente e dall’Assessorato Mobilità in data 13 febbraio 2006 volte ad introdurre alcune ulteriori deroghe, nonché a specificare l’area interessata alle limitazioni;
Ritenuto
· urgente introdurre le modifiche citate fin dal giorno 2 marzo 2006;


 


Visti
· la legge 7.8.1990 n. 241 ( nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti ) ed in particolare il capo IV bis, artt. 21 bis ss.;
· l'art.7 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli artt. 5 comma 3 e 37 del citato d. lgs. n.285/1992 ;
· il decreto del Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n.163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada);
· l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ;


ORDINA


La modifica dell’ordinanza n. 380 del 08.10.2005, così come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 460 del 26.11.2005, n. 29 del 17.01.2006 e n. 46 del 02.02.2006, nei termini seguenti:


1. Le limitazioni della circolazione stradale, previste dalla sopraccitata ordinanza, si applicano nell’area indicata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. All’interno di detta area, tuttavia, la circolazione è consentita lungo il seguente asse viario: cavalcavia di Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino.


2. All’interno dell’area sottoposta alle limitazioni è consentito l’accesso a tutti i veicoli diretti al parcheggio scambiatore situato in via Altinia secondo il seguente percorso di andata e ritorno: via Ca’ Solaro, via Altinia, parcheggio scambiatore via Altinia.


3. Il punto 7) del  paragrafo IV - Eccezioni - dell’ordinanza n. 380 del 08.10.2005 viene così sostituito:


7) Veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R 24 luglio 1996 n. 503); veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi e che sono immuno-depresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato ad esigenze di questi ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc., riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di terapia etc, ed ogni altro elemento utile all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo; la documentazione è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo n.285 del 1992 (nuovo codice della strada).


4. Il punto 8) del paragrafo IV - Eccezioni -  dell’ordinanza n. 380 del 08.10.2005 viene così sostituito:


8) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate  nonché per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovare anche successivamente in quest’ultima ipotesi mediante l’esibizione del certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso). Per l’eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, corredata da autocertificazione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it o in distribuzione presso la Direzione Polizia Municipale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo dell’autocertificazione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo n.285 del 1992 (nuovo codice della strada).


5. Il punto 10) del paragrafo IV -Eccezioni - dell’ordinanza n. 380 del 08.10.2005 viene così sostituito:


10) Veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e  delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, da documentare con autocertificazione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it o in distribuzione presso la Direzione Polizia Municipale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo dell’autocertificazione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo n.285 del 1992 (nuovo codice della strada).


6. Il punto 17) del paragrafo IV - Eccezioni - dell’ordinanza n. 380 del 08.10.2005 viene così sostituito:


17) Veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto. Le predette situazioni dovranno essere opportunamente documentate con apposita autocertificazione del lavoratore e dichiarazione del datore di lavoro, redatte secondo la modulistica scaricabile dal sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it o in distribuzione presso la Direzione Polizia Municipale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. I moduli di autocertificazione e dichiarazione, compilati in ogni loro parte, dovranno essere esibiti agli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo n.285 del 1992 (nuovo codice della strada).


7. Il paragrafo IV – Eccezioni - dell’ordinanza n. 380 del 08.10.2005 viene integrato dal seguente punto:


31) Veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’apertura e la chiusura dell’attività, da documentarsi con apposita autocertificazione scaricabile dal sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it od in distribuzione presso la Direzione Polizia Municipale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo dell’autocertificazione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada).



PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO


La Direzione progettazione ed esecuzione lavori provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione dell’apposita segnaletica stradale regolamentare prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).


Vista l’urgenza, il presente provvedimento entra in vigore il giorno 2 marzo 2006.
Esso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Venezia; sarà inoltre pubblicizzato a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Venezia.


SANZIONI


I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale (d. lgs. n.285/92, nuovo codice della strada).


Gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 285 del 1992, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste della presente ordinanza.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta.



Venezia,  28 febbraio 2006
          Il Comandante
         Francesco Vergine


Responsabile istruttoria dott. Maria Teresa  Maniero
Responsabile procedimento dott. Alfonso  Garlisi


 


piantina 2.03