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17/02/2006

Categoria: Varie

Carnevale a Santa Margherita, un’ordinanza del sindaco


Il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha firmato oggi una ordinanza con la quale disciplina, in occasione di Carnevale, le attività commerciali e di pubblico esercizio di somministrazione nell’area di Campo Santa Margherita, Campo San Pantalon, Campo San Barnaba.


 Dal 18 al 28 febbraio, in quest’area – oltre che in Fondamenta delle Zattere di San Basilio, in Campo San Basilio, nonché in Campiello dei Meloni a Rialto - l’orario di apertura dei locali di somministrazione e/o di trattenimento (discoteche, sale da ballo e da gioco) è limitato alle ore 1,30 e le attività musicali alle ore 23; i predetti locali dovranno somministrare le bevande in contenitori a perdere di plastica o carta/cartone a partire dalle ore 20 e da tale ora non potranno vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche, cessandone la somministrazione non oltre le ore 1; i locali di commercio al minuto di alimenti dovranno cessare l’attività entro le ore 20; le manifestazioni musicali all’aperto dovranno cessare alle ore 23.


Fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza all’ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività sino alla conclusione del periodo del Carnevale e comunque per un periodo non inferiore a tre giorni.


Il sindaco ha infine disposto la deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico per le giornate interessate dalle manifestazioni, inserite nel programma del Carnevale 2006 sino alle ore 23.


In premessa, il sindaco ricorda che in occasione delle precedenti edizioni di Carnevale, sia durante lo svolgimento delle manifestazioni che alla conclusione delle stesse, si sono verificati taluni episodi di disturbo del buon andamento delle manifestazioni dovuti ad abusi di sostanze alcoliche e superalcoliche e di spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura di bottiglie e bicchieri. Il sindaco afferma quindi di aver ritenuto necessario procedere a individuare le misure precauzionali atte a consentire lo svolgimento delle manifestazioni già programmate e a evitare i comportamenti citati consentendo agli operatori della società Vesta di procedere alla pulizia dell’area in tempi rapidi e con efficacia, limitando inoltre gli immancabili episodi di disturbo del riposo.


il testo dell'ordinanza


  DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  SERVIZIO COMMERCIO     Campo Manin, San Marco 4023 – 30100 VENEZIA
Venezia,  17 febbraio 2006  prot. n.71555
Ord. n. 72 del


Oggetto: disciplina delle attività commerciali e di pubblico esercizio di somministrazione in occasione del Carnevale 2006 nell’area di Campo S. Margherita, San Pantalon e San Barnaba.


I l   S i n d a c o


   Rilevato che in occasione del Carnevale veneziano è consuetudine organizzare alcune manifestazioni musicali anche nell’area di Campo Santa Margherita e di San Barnaba, rivolte soprattutto alla fascia giovanile della popolazione, anche al fine di distribuire in tutta la città l’insieme degli eventi che sono contenuti nella programmazione del Carnevale.


   Constatato che in occasione delle precedenti edizioni di tali manifestazioni, sia durante il loro svolgimento che alla conclusione delle stesse, si sono verificati taluni episodi di disturbo del buon andamento delle manifestazioni dovuti ad abusi di sostanze alcoliche e superalcoliche e di spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura di bottiglie e bicchieri.


   Ritenuto necessario procedere ad individuare le misure precauzionali atte a consentire lo svolgimento delle manifestazioni già programmate e ad evitare i comportamenti citati  consentendo agli operatori della società Vesta di procedere alla pulizia dell’area in tempi rapidi e con efficacia, limitando inoltre gli immancabili episodi di disturbo del riposo.


   Convenuto pertanto innanzitutto delimitare l’area soggetta alle misure preventive del presente provvedimento come da planimetria allegata, comprendendo altresì l’area della Fondamenta delle Zattere di San Basilio e dell’adiacente Campo di San Basilio nonché di Campiello dei Meloni a Rialto, disponendo alle ore 01,30 l’orario massimo di apertura degli esercizi di somministrazione o di trattenimento (discoteche e sale da ballo e da gioco) e alle ore 20,00 quello dei locali di commercio al minuto di alimenti, ubicati in detta area, nei giorni del Carnevale 2006.


   Convenuto inoltre necessario per i giorni dal 18 febbraio al 28 febbraio 2006 e per le aree individuate:
- disporre il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici a partire dalle ore 20,00 nei suddetti locali;
- disporre il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici a partire dalle ore 01,00 fino all’ora di chiusura per i pubblici esercizi di somministrazione e/o di intrattenimento;
- prescrivere l’obbligo della somministrazione di bevande esclusivamente in contenitori a perdere di plastica o carta/cartone a partire dalle ore 20,00 e cessazione delle attività musicali  alle ore 23,00;
- prescrivere l’obbligo di cessazione delle manifestazioni musicali all’aperto alle ore 23,00;
- prevedere la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per l’intero Carnevale, e comunque per un minimo di tre giorni, per quei locali che non ottemperassero ai divieti ed alle prescrizioni sopra elencate.
  Rilevata peraltro l’opportunità di consentire nell’area di Campo Santa Margherita e Campo San Barnaba la deroga ai limiti di rumorosità sino alle 23,00 per i giorni interessati alla programmazione musicale ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico, legge n. 447/1995.


   Visto l’art. 659 del Codice Penale, nonché gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali e l’art. 9 del T.U.L.P.S.;


 


o r d i n a


 


nei giorni del Carnevale 2006, dal 18 al 28 febbraio, e nelle aree individuate nelle premesse:


- l’orario di apertura dei locali di somministrazione e/o di trattenimento (discoteche, sale da ballo e da gioco) è limitato alle ore 01,30 e le attività musicali alle ore 23,00;
- in tale periodo i predetti locali dovranno somministrare le bevande in contenitori a perdere di plastica o carta/cartone a partire dalle ore 20,00 e da tale ora non potranno vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche, cessandone la somministrazione non oltre le ore 01,00;
- i locali di commercio al minuto di alimenti dovranno cessare l’attività entro le ore 20,00;
- le manifestazioni musicali all’aperto dovranno cessare alle ore 23,00.


E’ disposta la deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico per le giornate interessate dalle manifestazioni, inserite nel programma del Carnevale 2006, che si terranno in Campo Santa Margherita e Campo San Barnaba sino alle ore 23,00.


Fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza alla presente ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività sino alla conclusione del periodo del Carnevale e comunque per un periodo non inferiore a tre giorni.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.


La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e notificata ai destinatari .


Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto entro 60 giorni.



Il Sindaco
Massimo Cacciari