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29/11/2005

Categoria: Viabilità e Trasporti

Misure di limitazione del traffico


MODIFICHE ORDINANZA N. 380/05  DEL 08.10 2005  - MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO E CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE NEL PERIODO  DAL 17 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE 2005 E DAL 9 GENNAIO AL 31 MARZO 2006 -


IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE


Richiamata
· la propria ordinanza n. 380/05 del 08.10.2005 che prevede limitazioni al traffico e circolazione a targhe alterne nel periodo dal 17 ottobre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 31 marzo 2006 quali misure volte a ridurre complessivamente i volumi del traffico nella terraferma per una maggiore tutela della qualità dell’aria, disponendo in particolare il divieto di circolazione ai veicoli non catalizzati (punto I) e la circolazione a targhe alterne per i veicoli catalizzati (punto II);


Considerato
· che nella della seduta  del 14 novembre 2005 (prot. n. 0080247 del 16.11.2005) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Venezia (istituito ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera – PRTRA),  a seguito del reiterato superamento del valore limite di qualità dell’aria per il parametro “polveri sottili – PM10”, ha deliberato di estendere l’orario di applicazione delle misure di limitazioni al traffico dal lunedì al venerdì e la circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00;
Visti
§ la nota della Provincia di Venezia - Settore Politiche Ambientali - prot. n. 0077271 del 07.11.2005, e tenuto conto del documento del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 19.10.2005;



Visto
· l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 43 approvato nella seduta del 18.11.2005 “Piano di azione Comunale per il risanamento dell’atmosfera. Estensione misure di limitazione alla circolazione”, che recepisce i provvedimenti adottati  dal Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 14.11.2005;
Ritenuto
· altresì necessario chiarire che, nell’ambito di applicazione del paragrafo 13), punto IV (eccezioni) dell’ordinanza n. 380/05, sono compresi anche i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
Visti
· l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
· gli artt. 5 comma 3 e 37 del d. lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada;
· il decreto del Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n.163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
· l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
ORDINA
A parziale modifica dell’ordinanza n. 380/05 del 08.10.2005 misure di limitazione al traffico e di circolazione a targhe alterne nel periodo dal 01 Dicembre al 23 Dicembre 2005 e dal 9 Gennaio al 31 Marzo 2006 nella porzione di territorio comunale identificata nella medesima ordinanza, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.
I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00


E’ disposto il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 alle seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:


a) autovetture, come individuate all’art. 54, lettera a), del D. L.gs 30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1o Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);
b) autoveicoli, come individuati all’art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,  del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
c) autovetture come individuate all’art. 54, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.


II. CIRCOLAZIONE  A TARGHE ALTERNE DEI VEICOLI CATALIZZATI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00


Oltre al divieto di circolazione di cui al punto I e relativamente alle categorie di veicoli ivi non indicate, è disposta la circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ad esclusione dei veicoli condotti da residenti nel Comune di Venezia, con le seguenti  modalità:
§ se trattasi di GIORNATA PARI possono circolare solo i veicoli aventi l'ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 0, 2, 4, 6, 8 (TARGA PARI);
§ se trattasi di GIORNATA DISPARI possono circolare solo i veicoli aventi l’ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 1, 3, 5, 7, 9 (TARGA DISPARI).
Sono esclusi dalla presente limitazione i motoveicoli e i ciclomotori a 2 tempi, immatricolati dopo il 01.07.1999 (o comunque rispondenti alla normativa 97/24/CE) ed i motoveicoli e i ciclomotori a 4 tempi.
III.  Il punto 13) del paragrafo IV (Eccezioni),  ord. n. 380/05, viene integrato come di seguito indicato:
13) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC;  veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio.
IV. L’elenco delle  sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) di cui al punto 29) del paragrafo IV (Eccezioni), ord. n. 380/05, viene sostituito integralmente dall’allegata tabella aggiornata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.


V. PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO
La Direzione Centrale Progettazione ed Esecuzione Lavori provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n.285/92).


L’ ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.30.
Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Venezia.
VI. SANZIONI
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della Strada).


Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del d.lgs.n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste della presente ordinanza.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta.



Venezia, 26 novembre 2005


 
          Il Comandante
     Dottor Francesco Vergine