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07/12/2005

Categoria: Varie

Scade il 20 dicembre il termine per il saldo dell’Ici


L’Ufficio Tributi del Comune ricorda che scadrà martedì 20 dicembre il termine per il pagamento del saldo dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’anno 2005.


Le principali aliquote sono: 4 per mille per l’abitazione principale e pertinenze, e per abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli; 2‰ per abitazioni principali in seguito a cambio di residenza da fuori Comune avvenuto nel 2005 oppure acquistate nel 2005 senza contributo pubblico, abitazioni locate ad abitazione principale a equo canone; 0.5‰ per abitazioni locate ad abitazione principale con contratto ex lege 431/98; 9‰ per immobili a destinazione abitativa per i quali da almeno due anni non sia stato registrato contratto di locazione; 7‰ per tutte le altre abitazioni, comprese le “seconde case”. Detrazioni di 121.37 euro per le case di cooperative, e di 136.86 euro per titolari di assegno sociale, portatori di handicap, invalidi civili al 100%, ricoverati in lungodegenza per oltre otto mesi ecc.
In allegato un’ampia nota dell’Ufficio Tributi.


Con viva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione, se possibile con risalto e ripetuta.



 


L’Ufficio tributi ricorda che scade il 20 dicembre prossimo il termine per il pagamento del saldo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.


L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario).


Nel caso di concessione su aree demaniali "soggetto passivo" ICI è il Concessionario.
Il soggetto tenuto al versamento dell’ICI dovuta per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9/11/1998 n. 427 è l’amministratore del condominio o della comunione.


Con il versamento di dicembre si paga l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno detratto quanto già versato con l’acconto di giugno.


Il valore degli immobili, detto base imponibile, si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricati e a partire dal reddito dominicale per i terreni agricoli.
La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi ai beni immobili dagli uffici del catasto.


Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse.


Si ricorda inoltre che il 31 gennaio 2006 scade il termine per la presentazione della comunicazione di variazione e delle autocertificazioni per le modificazioni intervenute sugli immobili o sulle condizioni agevolative avvenute nel corso del 2005. Le comunicazioni e le autocertificazioni possono essere presentate on line attraverso il portale dei servizi del Comune all’indirizzo di cui sopra.


La Direzione Centrale Finanza e Bilancio ricorda, inoltre, che la Giunta Comunale, con delibera n. 603 del 3/12/2004, ha deciso: 1. di stabilire, per l'anno 2005, le seguenti aliquote ICI: 4 ‰ - per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 4 ‰ - per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo; 4 ‰ - per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.; 4 ‰ - per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi del precedente punto. L'agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni); 2 ‰ - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell'anno 2005 e limitatamente a tale anno di imposta; 2 ‰ - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell'anno 2005 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione; 2 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;0,5 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente; 0,5 ‰ - per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98; 9 ‰ - per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati; 7 ‰ - per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”; 2. di applicare una detrazione di Euro 121,37.= per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) titolari di assegno sociale; b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992; c) invalidità civile riconosciuta al 100%; d) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto. L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto. Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I.. 5. di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. L'omessa presentazione dell'autocertificazione, riscontrata in sede di attività d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione.
I versamenti si effettuano:
· a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della concessione o alle Poste sul C/C n. 332304 intestato a "GEST LINE Spa – Concessione di Venezia”.  Sarà possibile effettuare i versamenti anche presso le filiali di Venezia della Cassa di Risparmio di Venezia.
Solo nelle filiali della Carive di Venezia site in S.Marco, 4216 e a Mestre, P.zza XXVII Ottobre, 67, la riscossione, se effettuata in contanti o mediante addebito in c/c, sarà effettuata senza alcuna commissione a carico dei contribuenti.
· oppure online con carta di credito tramite il portale dei servizi del Comune di Venezia (www.egov.comune.venezia.it)


 


INFORMAZIONI


Ogni contribuente potrà ricevere informazioni, notizie e modulistica presso:


• le sedi dell’Ufficio Tributi site a:
Venezia – San Marco, 4785 tel. 041-2744091 fax 041-2744050
Mestre – Via Silvio Trentin , 23 tel. 041-2746091 fax 041-2746045


• il sito del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it/tributi)



L’Ufficio Tributi riceve il pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00.


 



       IL DIRETTORE VICARIO
             Dr. Vincenzo Scarpa